Il quesito posto è relativo al corretto trattamento fiscale e contabile della caparra confirmatoria ricevuta in un contratto di fornitura in cui la controparte voglia avvalersi del beneficio della detrazione prevista per i lavori di ristrutturazione edilizia e risparmio energetico del 36% o 55%.
Come si è già avuto modo di approfondire in un precedente quesito la differenza tra caparra confirmatoria e acconto sul prezzo pattuito risiede nella diversa natura della somma corrisposta: la caparra confirmatoria non assume la veste di anticipazione di parte del corrispettivo ma di rafforzamento e garanzia dell’obbligazione. Contabilmente infatti la caparra confirmatoria, qualora il contratto sia correttamente adempiuto, può essere imputata al corrispettivo dovuto in luogo della restituzione, come espressamente previsto dall’art. 1385 c.c. primo comma.
Fiscalmente la somma corrisposta a titolo di caparra confirmatoria è esclusa dall’applicazione dell’IVA ex art. 15 comma 1, n. 1) D.P.R. n. 633/72, proprio per la natura risarcitoria che la contraddistingue.
Il caso di specie prevede contrattualmente il versamento con pagamento a mezzo bonifico bancario di una caparra confirmatoria che ad adempimento contrattuale verrà imputata al corrispettivo dovuto
Il cliente, nell’intenzione di usufruire della detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie o gli interventi di risparmio energetico è tenuto ad effettuare i pagamenti dei “compensi” a mezzo bonifico bancario e segnalare nella causale di versamento le leggi di riferimento. L’istituto bancario è tenuto in tal caso a trattenere a titolo di ritenuta a titolo di acconto sulle imposte sul reddito, una somma pari al 4% sull’importo del bonifico. Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 40/E/2010, la base di calcolo per l’effettuazione della ritenuta non deve comprendere l’IVA eventualmente applicata che, per ragioni di semplicità, viene supposta con l’aliquota più elevata (21% o 22% dal 1°Ottobre 2013)
La società in tal caso riceve un accredito inferiore rispetto alla somma pattuita a cui corrispondono l’emissione di una fattura senza l’applicazione dell’IVA o di una ricevuta, e la seguente registrazione contabile a titolo meramente esemplificativo:
Ricezione della caparra confirmatoria
CAPARRE DA CLIENTI 10.000,00
BANCA 9.669,42
RITENUTE SUBITE 330,58
All’invio della merce seguirà l’emissione della fattura con l’applicazione dell’IVA avendo cura, qualora il contratto sia correttamente adempiuto, di girocontare la caparra confirmatoria ad estinzione del credito verso clienti, in luogo della restituzione. Contabilmente si avranno le seguenti scritture, con dati esemplificativi:
Emissione della fattura
CREDITI VERSO CLIENTI 36.300,00
RICAVI DI VENDITA 30.000,00
IVA A DEBITO 3.600,00
Pagamento da parte del cliente
CREDITI VERSO CLIENTI 36.300,00
CAPARRE DA CLIENTI 10.000,00
BANCA 25.430,58
RITENUTE SUBITE 869,42
La fattura emessa non ha obbligo di esposizione della ritenuta subita. Lo scomputo per le ritenute subite avverrà in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO 2014 ed imputate per competenza se operate prima della presentazione della dichiarazione dei redditi mentre se operate dopo tale ultima data (dopo il 30 settembre) il criterio di scomputo sarà quello di cassa. Nel caso in esame la ritenuta è effettuata prima del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi 2014 e segue il principio di competenza dei ricavi che concorrono alla formazione del reddito per il periodo d’imposta 2013.