Quesiti e approfondimenti

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I.V.A. e registro su deposito cauzionale contratto di locazione

Per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, i versamenti a titolo di deposito cauzionale non possono essere considerati alla pari dei canoni di locazione, poiché essi non costituiscono il corrispettivo di una prestazione, ma solo una caparra accessoria al contratto di locazione.

Di conseguenza, i depositi cauzionali (così come anche le caparre) non devono essere fatturati in quanto non costituiscono acconti o pagamenti anticipati, ma titoli a garanzia del futuro inadempimento: proprio per questo motivo sono considerate operazioni “fuori campo I.V.A.” per mancanza del presupposto oggettivo.

Con riferimento, invece, all’imposta di registro facciamo presente che l’Agenzia delle Entrate, al fine di eliminare i comportamenti difformi tenuti dagli Uffici periferici in merito all’applicazione dell’imposta di registro alle garanzie reali e personali pattuite dalle parti in sede di stipula di un contratto di locazione, con risoluzione 22.5.2002, n. 151, ha chiarito che in virtù di quanto disposto dall’art. 6 della Tariffa, Parte I, D.P.R. n. 131/1986, se le parti nel contratto di locazione convengono il rilascio di un deposito cauzionale, al fine di garantire l’esatto adempimento degli obblighi assunti dal locatario, non dovrà applicarsi l’aliquota proporzionale dello 0,50% sull’ammontare del deposito costituito.

Se, invece, la garanzia è prestata da terzi (ad esempio, con un deposito costituito da un soggetto estraneo al rapporto di locazione) è dovuta l’imposta proporzionale dello 0,50%, indipendentemente dalla natura del soggetto terzo coinvolto.

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