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Indennità risoluzione rapporto contratto agenzia

In particolare, dal punto di vista civilistico l’indennità di cessazione del contratto di agenzia è regolata dall’art. 1751 del Codice Civile, il quale dispone l’obbligo da parte del preponente di corrispondere all’agente un’indennità all’atto della cessazione del rapporto di agenzia, al verificarsi delle seguenti condizioni:

–        l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;

–        il pagamento di tale indennità deve essere equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.

L’indennità non è, invece, dovuta:

–        quando il preponente risolve il contratto per una inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto;

–        quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia;

–        quando l’agente recede dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all’agente, quali l’età, l’infermità o la malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell’attività.

L’indennità di cessazione del rapporto di agenzia spetta all’agente al momento della cessazione del rapporto: essa è calcolata sulla base delle provvigioni maturate e liquidate fino alla cessazione del rapporto in misure distintamente stabilite (percentuali e limiti massimi) a seconda dell’anno in cui le provvigioni sono state liquidate.

L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

Delineata brevemente la disciplina civilistica dell’indennità per cessazione del rapporto di fine agenzia si viene ad illustrare il corretto trattamento dal punto di vista fiscale.

Innanzitutto, da parte dell’ agente la fattura dovrà essere emessa senza esposizione dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3 lett. a) D.P.R. n. 633/72, in quanto l’indennità rappresenta una cessione di denaro fatta dall’impresa mandante in favore dell’agente, e non una prestazione di servizi.

Proprio in virtù del principio di alternatività rispetto all’IVA, la fattura, o l’eventuale quietanza, saranno soggette all’applicazione del bollo da Euro 1,81 in quanto l’importo dell’indennità risulta complessivamente superiore ad Euro 77,47.

Infine, secondo quanto sancito dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risoluzione ministeriale 105/E/2005, in virtù del richiamo all’art. 25, co. 1 D.P.R. n. 600/73, all’atto del pagamento dell’indennità di risoluzione rapporto nei confronti di un agente (tanto persona fisica quanto società di persone) la casa mandante dovrà operare una ritenuta a titolo d’acconto del 20%, in quanto tali indennità sono equiparate a reddito di lavoro autonomo in capo ai soci della società di persone (sul punto si ricorda che la disposizione non è applicabile nel caso in cui l’agente sia una società di capitali).

Per completezza sull’argomento trattato, la stessa indennità sarà inoltre soggetta a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett. d) TUIR, nella dichiarazione dei redditi a carico dei soci della società percipiente.

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