Sul punto, vogliamo attirare l’ attenzione sul fatto che, indipendentemente, dalla competenza temporale dell’operazione, per le prestazioni di servizi fatturate dopo il primo gennaio 2010 sono state introdotte, in ambito I.V.A., molteplici novità i cui risvolti sono completamente differenti rispetto alle solite metodologie adottate fino al 31.12.2009.
Infatti, a seguito dell’introduzione dell’articolo 44 della normativa comunitaria n. 2008/8/CE del 12 febbraio 2008 (novellato articolo 7-ter, comma 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72), per i servizi resi a soggetti passivi italiani, comunitari, o extracomunitari, il servizio diventa rilevante nel Paese del committente. Si modifica, cioè, la regola generale del luogo di tassazione dei servizi resi a soggetti passivi, per i quali si passa dal criterio della tassazione nel Paese di stabilimento del prestatore al criterio di tassazione nel Paese del cliente.
Di conseguenza, in base a quanto appena fermato, quando una determinata prestazione di servizi risulta territorialmente rilevante in Italia, se resa da un prestatore non residente (soggetto comunitario o extracomunitario), l’articolo 196 della citata Direttiva I.V.A. prevede che sia il committente soggetto passivo nazionale ad assolvere l’imposta, e ad osservare gli obblighi di fatturazione.
Tali adempimenti potranno essere rispettati con ricorso all’istituto del reverse charge mediante emissione di autofattura di cui all’articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 633/72 (dicitura da riportare nel documento con ulteriore esposizione del richiamo al novellato articolo 7-ter comma 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72). L’emissione dell’autofattura deve avvenire nello stesso giorno in cui l’operazione si considera effettuata, ossia al momento del pagamento del corrispettivo. L’annotazione dell’autofattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi dovrà avvenire, invece, entro il mese di ricevimento della fattura, o comunque entro 15 giorni ma sempre con riferimento al mese di ricevimento della stessa, e nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale nella quale viene computata la detrazione.
Ovviamente saranno soggetti alla medesima normativa le spese di viaggio, noleggio ed alloggio che potrebbero essere addebitate per il trasferimento di tecnici specializzati, in quanto presentano il carattere di accessorietà rispetto alla prestazione principale (“fee achievements”).
Infine, per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto, è evidente che l’integrazione di cui all’articolo 17, comma 3 D.P.R. n. 633/72 (adempimento precedentemente illustrato), dovrà avvenire tenendo conto dell’ammontare imponibile al tasso di cambio preso a riferimento.