Quesiti e approfondimenti

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Novità I.V.A. 2010: riaddebito spese congressuali a soggetto comunitario

Premesso che la natura oggettiva delle prestazioni ricevute in nome proprio, ma per conto terzi, mantengono la loro natura in sede di riaddebito delle relative spese al soggetto per conto del quale sono state sostenute, si tratta di verificare se quella specifica tipologia di prestazioni, quando resa a soggetto U.E. sia o meno rilevante ai fini I.V.A. in Italia alla luce dei novellati articoli  7 e seguenti D.P.R. n. 633/72.

In base al nuovo impianto normativo I.V.A., la prestazione in questione (noleggio stand fieristico) risulta essere oggetto di particolari deroghe a seguito dell’introduzione della nuova normativa I.V.A.

Infatti, proprio in deroga a quanto stabilito dall’articolo 7-ter, comma 1 D.P.R. n. 633/72, l’articolo 7-quinquies D.P.R. n. 633/72 stabilisce che “le prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, … si considerano effettuate nel territorio dello Stato, quando le medesime sono ivi materialmente svolte”.

Di conseguenza, da un’attenta lettura del dispositivo normativo emerge chiaramente come questo genere di prestazioni debbano essere escluse dall’applicazione del nuovo criterio della “committenza”, per lasciar spazio a quello della “localizzazione” nel territorio in cui vengono concretamente effettuate.

Pertanto, in fase di riaddebito dei costi sostenuti nei confronti del cliente comunitario, la prestazione di noleggio dello stand fieristico dovrà essere assoggettata ad I.V.A., in quanto servizio reso e fruito nel territorio nazionale, secondo quanto derogato dall’articolo 7-quinquies D.P.R. n. 633/72 (dicitura da riportare in fattura per giustificare l’imponibilità). Per contro, l’I.V.A. addebitata dall’ente fieristico al contribuente italiano sarà detraibile.

Infine, per completezza sull’argomento trattato, facciamo presente che la citata disposizione (articolo 7-quinquies) non troverà più applicazione a partire dal primo gennaio 2011: di conseguenza, anche le prestazioni di servizio relative a fiere ed esposizioni verranno attratte nel principio generale della “regola della committenza” e, quindi, dovranno essere considerate “fuori campo I.V.A.”.

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