QUADRANGOLAZIONE PER CESSIONE DI BENI
Nel caso specifico abbiamo un operatore italiano (I1) che acquista beni da un operatore thailandese (TH) cedendoli ad altro operatore italiano (I2) che, a sua volta, lo rivende ad un soggetto Extra UE (Singapore e Corea). In questo quadro la merce viene spedita direttamente dalla Thailandia al paese di destinazione Extra UE (Singapore – Corea).
In base a tale schema, quindi:
– Rapporto tra l’operatore thailandese (Extra UE) e l’acquirente italiano (I1):
- L’operazione è fuori dal campo di applicazione I.V.A. per l’assenza del presupposto territoriale di cui all’art. 7-bis, comma 1 D.P.R. n. 633/72: la merce in oggetto non viene nazionalizzata;
– Rapporto tra il cliente italiano (I2) e I1:
- L’operazione non è rilevante ai fini I.V.A. in Italia ai sensi del’art. 7-bis, comma 1 D.P.R. n. 633/72, in quanto i beni oggetto di cessione, sono ubicati al di fuori del territorio dello Stato italiano.
Di conseguenza, sia l’acquisto sia la successiva rivendita sono operazioni fuori campo IVA, secondo le novellate disposizioni di cui all’art. 7-bis, comma 1 D.P.R. n. 633/72.
Anche qualora l’operatore italiano (I1) acquisti la merce da un operatore economico UE (UE) valgono le suddette considerazioni in quanto la merce non transita nel territorio dello Stato e, quindi, l’acquisto/cessione è carente del requisito territoriale.
Ai fini INTRASTAT, non deve essere fatta alcuna comunicazione in quanto tali acquisti non costituiscono acquisti intracomunitari di beni.
QUADRANGOLAZIONE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI
Con riferimento ai servizi non accessori acquistati/erogati dall’operatore italiano (I1), la disciplina di riferimento deve essere ricercata nell’ art. 7-ter e nell’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72.
Infatti:
– In fase di acquisto del servizio quadrangolare sarà tenuto, in base all’art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72:
- ad integrare la fattura, per la sola parte riferita ai servizi, qualora il prestatore del servizio sia un soggetto comunitario;
- ad emettere l’autofattura (senza possibilità di integrazione della fattura inviata dal fornitore) qualora il prestatore del servizio sia un soggetto stabilito fuori dalla UE;
la fattura va integrata o l’autofattura va emessa all’atto del pagamento della prestazione, la registrazione nel registro delle vendite va effettuata entro 15 giorni dall’integrazione o emissione e, comunque, l’IVA a debito relativa deve rientrare nella liquidazione del mese di effettuazione della prestazione (mese del pagamento). Per la registrazione nel registro acquisti vigono gli ordinari termini previsti per le comuni fatture d’acquisto (al più tardi entro il termine della presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa al secondo anno successivo al’integrazione della fattura o all’emissione dell’autofattura).
– In fase di rivendita quadrangolare vale la regola della committenza prevista dall’art. 7-ter, comma 1, lett. a) D.P.R. n. 633/72, e quindi, essendo il committente della prestazione un soggetto italiano, I1 dovà emettere la fattura con applicazione dell’I.V.A..
In questa situazione, qualora il fornitore sia un operatore comunitario, l’operatore italiano (I1) sarà tenuto all’osservanza degli obblighi di comunicazione negli elenchi INTRASTAT di periodo delle operazioni di acquisto dei servizi da operatori comunitari (INTRA-1 Quater).
Nel caso in cui, invece, i servizi acquistati o erogati siano accessori all’operazione principale di acquisto o cessione dei beni, gli stessi seguono il trattamento I.V.A. dell’operazione principale.