Quesiti e approfondimenti

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Triangolazione interna con destinazione finale della merce in Romania

La normativa di riferimento per questo genere di triangolazione interna con consegna da effettuare nell’U.E., è costituita dall’articolo 58 D.L. n. 331/1993, e così riassumibile in maniera molto schematica: “X” soggetto d’imposta in Italia vende e fattura ad “Y” (anch’esso soggetto d’imposta italiano). A sua volta “Y” vende e fattura a “Z” (soggetto romeno), ma incarica il soggetto “X” di effettuare il trasporto.

In particolare:

a)      la cessione da X a Y non deve essere considerata una “cessione intracomunitaria”, ma è ugualmente un’operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 58, comma 1 D.L. n. 331/1993 (dicitura da riportare in fattura). Questa disciplina sarà applicabile a condizione che il contribuente possa dimostrare l’uscita della merce dal territorio italiano mediante possesso di copia della bolletta doganale debitamente controfirmata dal cliente romeno, e possa disporre anche di copia dell’incarico di trasporto affidatogli dal cliente italiano (soggetto Y);

b)      il corrispettivo della cessione, inoltre, concorre alla formazione del plafond per acquisti senza imposta;

c)      infine, questo tipo di transazione non deve essere inclusa negli elenchi Intrastat di periodo (diversamente lo sarà invece tra il soggetto Y e quello romeno).

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