In particolare, l’art. 2 del D.M. 30 marzo 2010 distingue la periodicità dell’obbligo di comunicazione in base all’ammontare delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A.:
a) la comunicazione è relativa ad un trimestre (e quindi ciascuno dei quattro trimestri che compongono l’anno solare), per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni (che sono distintamente: cessioni di beni, prestazioni di servizi resi, acquisti di beni, prestazioni di servizi ricevute), un ammontare trimestrale non superiore a 50.000 euro;
b) il periodo di riferimento è mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni richieste dalla lettera a).
La disposizione in commento disciplina le cause di decadenza dalla periodicità trimestrale prevedendo che, se nel corso del trimestre viene superata la soglia di euro 50.000, a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata la comunicazione deve essere presentata con periodicità mensile. In tal caso le comunicazioni devono essere presentate, appositamente contrassegnate, per i periodi mensili già trascorsi.
Coerentemente con quanto chiarito nella circolare n. 14/E del 18 marzo 2010, par. 2, in materia di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, il superamento della soglia deve essere accertato distintamente con riguardo alle singole categorie di operazioni realizzate nei confronti di operatori economici stabiliti in Paesi black list o ricevute dai medesimi soggetti, indicate nell’articolo 1 del D.M. 30 marzo 2010, vale a dire:
– cessioni di beni (comprese le esportazioni);
– prestazioni di servizi rese (anche a soggetti extracomunitari);
– acquisti di beni (comprese le importazioni);
– prestazioni di servizi ricevute (anche da soggetti extracomunitari).
Il superamento della soglia per una singola categoria di operazioni determina l’obbligo di presentazione mensile per l’intero elenco di operazioni. In altri termini, le singole categorie di operazioni non si sommano tra loro ma sono considerate singolarmente ai fini della determinazione del raggiungimento della soglia. Il superamento della stessa per una singola categoria di operazioni determina l’applicazione della periodicità mensile anche se per le altre categorie di operazioni non è stato superato l’ammontare previsto. Ai fini del conteggio del limite di euro 50.000, si ritiene che le operazioni imponibili vadano assunte al netto della relativa imposta.
E’ inoltre previsto che i soggetti che sono considerati “trimestrali” possano scegliere di presentare la comunicazione con periodicità mensile per l’intero anno solare.
Pertanto, la soglia di Euro 50.000 da prendere a riferimento se, da un lato è la medesima in vigore per la presentazione degli elenchi INTRASTAT, dall’altro ai fini delle comunicazioni Black List non implica la concomitanza dei due adempimenti. Si può assistere, quindi, all’invio mensile degli elenchi INTRASTAT, e alla presentazione trimestrale delle comunicazioni Black List e viceversa.
Infine, se per gli elenchi INTRASTAT è possibile applicare cadenze differenti (mensili e/o trimestrali) rispetto alle tipologie di operazione (acquisto/cessione di beni, piuttosto che prestazione/ricevimento di servizi), ai fini Black List la cadenza è singola e quindi vincolante per tutte le categorie di operazioni