Prima di procedere oltre è bene soffermarsi sull’articolo 226 della Direttiva Comunitaria n. 2010/45/UE, all’interno del quale vengono delineate le caratteristiche fondamentali che devono essere osservate affinché una nota di variazione possa avere o meno valenza fiscale a fini IVA.
In particolare i tratti salienti sono così riassumibili:
1) Data di emissione (nel caso assente, in quanto accennato in maniera generica solo il mese “dic. 2012”);
2) Numero sequenziale con una o più cifre che identifichi la fattura cui la nota di variazione si riferisce (nel caso in esame completamente assente);
3) Numero di identificazione IVA del cedente (presente nel caso in esame);
4) Numero di identificazione IVA del cessionario (assente nel caso in esame);
5) Nome ed indirizzo completo del soggetto passivo e dell’acquirente o del destinatario (presenti nel caso in esame);
6) La quantità e la natura dei beni ceduti o l’entità e la natura dei servizi resi (presenti nel caso in esame);
…;
11-bis) se l’acquirente/destinatario è debitore d’imposta la dicitura “inversione contabile” (completamente assente nel caso in esame).
Alla luce, quindi, di questa breve elencazione in cui sono stati riepilogati i caratteri salienti che possono interessare affinché una nota di variazione possa avere valenza fiscale a fini IVA, è evidente che nello specifico caso il documento proposto non possa qualificarsi in tal senso.
Pertanto, poiché il documento non assume alcuna rilevanza fiscale, lo stesso non dovrà essere registrato e/o integrato a fini IVA e, quindi, nemmeno riepilogato negli elenchi INTRASTAT di periodo.
Lo stesso orientamento (non inserimento del documento in INTRASTAT) è stato peraltro confermato anche dallo stesso Ufficio delle Dogane di Padova con cui si ha avuto modo di interloquire direttamente.