Quesiti e approfondimenti

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Regime I.V.A. fattura acquisto servizi internet

A riguardo, si precisa che la fattura è stata emessa nel mese di dicembre 2012, il pagamento è stato effettuato nello stesso mese ed i servizi sono relativi sempre all’ultimo mese dell’anno 2012.

Il servizio in esame (Google AdWords) rientra nella categoria delle prestazioni pubblicitarie, le quali, qualora intercorse tra soggetti intracomunitari, sono classificate ai fini dell’I.V.A. come prestazioni di servizi generiche, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n.633/1972.

La disposizione richiamata prevede che le prestazioni di servizi generiche intracomunitarie sono imponibili I.V.A. in Italia quando il committente è un soggetto passivo ivi stabilito: in questo caso egli dovrà procedere ad integrare la fattura con la relativa imposta applicando il meccanismo dell’inversione contabile ex art. 17, comma 2, del D.P.R. n.633/1972.

Per ciò che riguarda il riepilogo delle operazioni sia attive che passive negli elenchi INTRASTAT il legislatore ha disposto che si deve seguire il criterio temporale di annotazione dei relativi documenti (fatture) negli appositi registri I.V.A. In altre parole, ciascuna operazione va riepilogata nell’elenco INTRASTAT relativo al periodo (mese o trimestre) in cui è registrata ai fini I.V.A. la fattura.

Alla luce delle considerazioni effettuate, si ritiene che la fattura oggetto del quesito vada registrata ai fini I.V.A. nel mese di febbraio 2013 ma con riferimento al mese di gennaio, andando quindi a confluire sia a debito che a credito nella liquidazione I.V.A. di gennaio 2013. Ne consegue che tale operazione dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di gennaio 2013, in scadenza per l’invio al 25.02.2013.

Per completezza sull’argomento trattato, veniamo brevemente a delineare la disciplina vigente per le operazioni di acquisto intracomunitario di servizi, a fronte delle recenti modifiche normative avvenute per mezzo della legge di Stabilità 2013 (legge 24.12.2012, n.228), in vigore per le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2013.

In particolare:

  • le prestazioni di servizi c.d. generiche ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n.633/1972 sono imponibili I.V.A. in Italia qualora sia stabilito nel territorio dello Stato il soggetto passivo committente: in tal caso quest’ultimo dovrà assolvere l’imposta attraverso l’integrazione della fattura, computando la stessa sia a debito che a credito nella liquidazione periodica (meccanismo del reverse charge).
  • l’art. 6, comma 6, primo periodo, del D.P.R. n.633/1972 prevede che le prestazioni di servizi di cui al punto precedente rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate, ovvero se anteriormente è stato pagato in tutto o in parte il corrispettivo, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento.
  • l’art. 47, comma 1, del D.L. n.331/1993 dispone che le fatture relative agli acquisti intracomunitari devono essere annotate distintamente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione della fattura, e con riferimento al mese precedente, sia nel registro delle vendite che in quello degli acquisti.
  • l’art. 46, comma 5, del D.L. n.331/1993 precisa che il cessionario di un acquisto intracomunitario che non ha ricevuto la fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (di cui al secondo punto), deve emettere, entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione stessa, autofattura in unico esemplare e procedere alla sua annotazione sia nel registro delle fatture emesse sia in quello degli acquisti.
  • per ciò che riguarda gli elenchi INTRASTAT vale quanto precisato sopra, ossia si segue come criterio di riepilogo quello di annotazione delle operazioni nei registri I.V.A.

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