Quesiti e approfondimenti

Regime Iva segnalazione clienti occasionale resa da soggetti U.E.

In particolare, prima di entrare nel merito della questione, ci sembra opportuno formulare una serie di considerazioni circa le differenze che sussistono tra una prestazione di “segnalazione clienti” e quella di “agenzia”. Non a caso, infatti, nel primo caso (segnalazione di clienti) la prestazione può ricondursi alla figura del procacciatore d’affari; nel secondo, invece, si ricade nella fattispecie del contratto di agenzia, disciplinato dagli artt. 1742 e 1752 del Codice Civile.

Restando sul punto, infatti, la definizione di agente, così come prevista dal cod. civ. e dalla giurisprudenza (Cass. Civ., Sez. III, 9 dicembre 2003, n.18736), viene individuata come in quella figura professionale che ha l’incarico di promuovere, per conto dell’altra parte (preponente o mandante) la conclusione di contratti (ed eventualmente di concluderli egli stesso) con stabilità. Sono, altresì, caratterizzanti, l’operare in una determinata zona e l’esclusività. La stabilità comporta l’obbligo dell’agente di ricercare con continuità tutte le possibili occasioni di stipulazione di contratti in favore del preponente; l’esclusività presuppone l’impossibilità di avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività.

Il procacciatore di affari, invece, nella “segnalazione clienti”, non avendo tali obblighi si differenzia in maniera sostanziale dall’agente: secondo la giurisprudenza tale figura raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole all’impresa da cui ha ricevuto l’incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale (Cass. Civ., Sez. III, 9 dicembre 2003, n.18736). Nei confronti del procacciatore, qualora soggetto residente nel territorio nazionale – che sia autenticamente tale, indipendentemente dalla qualificazione – non sussiste, inoltre, alcun obbligo di iscrizione all’Enasarco che, anzi, non è neppure ammessa.

Con riferimento al caso in questione, si ritiene che il soggetto passivo che ha fatto recapitare la fattura alla Società, residente in Grecia (U.E.), sia un procacciatore d’affari e non un agente: deporrebbero in favore di tale conclusione l’esistenza di un accordo verbale tra le parti (il cod. civ. prevede che il contratto di agenzia debba possedere forma scritta), la tipologia di attività che esso ha svolto su incarico della Società, consistente nella sola segnalazione di alcuni nominativi greci di interesse per l’impresa, e la frequenza di svolgimento della stessa, puramente occasionale.

Vengono meno, per questa ragione (mancanza di un contratto d’agenzia) e per il fatto che il procacciatore non opera in Italia, tutti gli obblighi di iscrizione all’ente ENASARCO.

Per ciò che attiene al regime Iva, essendo la “segnalazione clienti” a tutti gli effetti una prestazione di servizi, qui resa da un soggetto passivo residente in un Paese U.E. privo di stabile organizzazione in Italia nei confronti di un altro soggetto passivo residente in Italia, si rende perfettamente applicabile la disciplina di cui all’art. 7-ter, comma 1, del D.P.R. n.633/1972, ai sensi del quale per i servizi resi tra operatori soggetti passivi (IT, UE o extra), il servizio diventa rilevante nel Paese del committente. Nel caso in trattazione, quindi, tutti gli adempimenti relativi all’applicazione dell’imposta sono a carico del committente (o cessionario), il quale dovrà procedere all’autofatturazione dell’operazione secondo il meccanismo del c.d. reverse charge (art. 17, comma 2, D.P.R. n.633/1972). A tal proposito, si è successivamente precisato (Circolare n.12 del 12.03.2010) che nel caso di fattura emessa da operatore U.E. verso committente soggetto passivo nazionale, non è necessario emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, ma risulta sufficiente integrare con Iva quella emessa dal fornitore comunitario, registrandola nei registri Iva delle fatture emesse e degli acquisti.

Infine, si precisa che la prestazione di servizi “segnalazione clienti” dovrà essere indicata nel modello INTRASTAT di periodo, nella sezione INTRA-2-quater, relativa ai servizi ricevuti.

Altra tematica di particolare importanza è la questione attinente l’obbligo di effettuazione della ritenuta, ai sensi dell’art. 25-bis del D.P.R. n.601/1973: in questo caso, tuttavia, la Società non è tenuta ad operarla, dal momento che l’art. 23, comma 1, lett. e) del D.P.R. n.917/1986 (Tuir) prevede che il presupposto impositivo nei confronti di un soggetto (persona fisica o società) non residente scatta esclusivamente nell’ipotesi in cui i redditi derivino da un’attività esercitata in Italia mediante stabile organizzazione.

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