Quesiti e approfondimenti

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Servizio improprio intracomunitario

Prima di procedere oltre, è bene esplicitare i criteri secondo cui un’operazione del genere (acquisto di foto online) possa essere ricondotta nell’alveo del commercio elettronico “diretto”. In particolare, per commercio elettronico “diretto” si intende un’operazione commerciale in cui cessione e consegna si svolgono interamente online (modalità interamente telematica) ed il “prodotto” scambiato non si materializza mai in un qualcosa di tangibile.

E’ evidente, quindi, che alla luce di quanto appena illustrato, l’acquisto/fornitura di immagini on-line rientra appieno nella definizione di “commercio elettronico” che, secondo le disposizioni normative comunitarie vigenti, è paragonabile ad una prestazione di “servizi generica”.

Passando ora all’ambito IVA, è bene precisare che in linea teorica, poiché l’operazione di acquisto in oggetto è riconducibile alle “prestazioni di servizio generiche”, in virtù del disposto di cui all’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 la stessa risulta rilevante ai fini IVA in Italia stante il “criterio di committenza” (cosiddetto B2B), assumendo peraltro la connotazione di acquisto di servizio intracomunitario vista la nazionalità dei soggetti coinvolti.

Tale considerazione rimane puramente teorica nel momento in cui a livello comunitario non si sia riconoscibili e qualificabili a tutti gli effetti come soggetti passivi I.V.A. perché non inseriti negli appositi elenchi VIES.

Non a caso, infatti, l’iscrizione negli elenchi VIES è una condizione cui non poter prescindere per verificare lo status di soggetto passivo I.V.A. a fini comunitari: in caso contrario si dovrebbe essere considerati al pari di soggetti privati (operazione del tipo B2C perché non iscritti al VIES), e quindi si dovrebbe scontare l’I.V.A. estera, senza poter procedere all’integrazione o emissione di autofattura.

Pertanto, alla luce delle varie considerazioni fin qui formulate, si consiglia:

a)        di procedere con iscrizione dell’ azienda negli elenchi VIES il prima possibile, così da ovviare a possibili future ed ulteriori problematiche commerciali acquisendo a pieno titolo lo status di operatore IVA a fini comunitari così come disposto dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione U.E. n. 282/2011 del Consiglio del 15.03.2011;

b)        considerare comunque l’operazione effettuata come B2B (pur se l’iscrizione al VIES è in ritardo), quindi procedere, anche in via precauzionale, con emissione di autofattura (nella data dell’operazione di acquisto, con IVA al 21%) così da soddisfare al criterio di committenza ed alla conseguente normativa nazionale;

c)        una volta ottenuta la conferma d’iscrizione negli elenchi VIES, procedere comunque con la presentazione dell’elenco INTRASTAT di periodo per l’operazione in oggetto effettuata.

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