Quesiti e approfondimenti

Regime I.V.A. acquisto software on-line da fornitore comunitario

Nel caso in cui una società residente acquisti on-line, per un periodo limitato di tempo (ad esempio un anno) il diritto all’utilizzazione del software, previo pagamento (con carta di credito) di un corrispettivo annuale, l’operazione in questione ricade nella fattispecie del “commercio elettronico diretto”.

In particolare, si fa presente che il “commercio elettronico diretto” consiste nella cessione di beni virtuali o di servizi (tra cui i software): proprio per le sue caratteristiche l’operazione costituisce sempre e comunque una prestazione di servizi, e consente alle parti di concludere la transazione con esecuzione del pagamento on-line.

Le operazioni che rientrano nel c.d. “commercio elettronico diretto” sono quelle che hanno per oggetto un bene o un servizio che è messo a disposizione del destinatario in forma digitale e tramite una rete elettronica. In tutti questi casi non si tratta di una cessione di beni ma di una prestazione di servizi, per cui è rilevante il momento del pagamento ai fini della determinazione del momento impositivo. L’operazione commerciale si svolge interamente in modalità telematica ed il prodotto scambiato non si materializza mai in un qualcosa di tangibile.

 

Delineata brevemente la qualificazione giuridica dell’operazione oggetto del quesito, veniamo ad illustrare il regime I.V.A. nel caso in cui il soggetto passivo che fornisce il software sia comunitario (francese).

In tal caso trova applicazione l’art. 7-ter del D.P.R. n.633/1972: il legislatore le considera, infatti, come prestazioni di servizi generiche e assoggetta le stesse al criterio generale della “committenza” ai fini I.V.A.

 

Pertanto, l’acquisto di un software on-line da parte di società residente deve essere assoggettato ad I.V.A. in Italia, in quanto è italiano il committente.

Il D.P.R. n.633/1972, all’art. 17, comma 2, dispone che per le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato gli obblighi ad esse relativi sono adempiuti dai committenti.

La norma disciplina il sistema del c.d. “reverse charge”: la società italiana dovrà, quindi, provvedere ad integrare il documento ricevuto dal prestatore del servizio non residente con la relativa I.V.A., annotare la stessa sia nel registro acquisti che nel registro vendite, computare nella liquidazione periodica l’imposta sia a debito che a credito.

Dato che trattasi di prestazione di servizi resa da un soggetto comunitario a cui si applica il criterio generale della territorialità previsto per l’I.V.A., essa dovrà essere annotata negli elenchi INTRASTAT di periodo.

 

Per completezza si segnala, infine, che solo se il soggetto francese fornitore del software è presente negli elenchi VIES potrà legittimamente effettuare operazioni intracomunitarie.

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