In particolare, stando alla documentazione inviata, nonché alle informazioni reperibili all’interno del sito dell’Ente promotore, è evidente che la spesa sostenuta è finalizzata alla formazione di personale dipendente. Dopo un’attenta verifica, nonché contatto telefonico diretto intercoso con la Camera di Commercio Italo-Belga, abbiamo ottenuto informazioni tali da avere conferma della soggettività passiva I.V.A. dell’ente promotore (p. Iva n. BE 0400422433), nonché di inclusione dello stesso nell’elenco VIES.
Tale impostazione, infine, è stata confermata dalla fattura stessa emessa dall’ente.
Di conseguenza, ci troviamo di fronte ad una prestazione di servizi generica (B2B) che rientra a pieno nel criterio di committenza di cui all’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 (inquadramento peraltro confermato anche dalla stessa Agenzia delle Entrate nella recente risoluzione 44/E/2012).
Pertanto, nel vostro specifico caso, il corso di formazione è pienamente qualificabile come servizio generico intracomunitario: la fattura, quindi, dovrà essere integrata come per l’acquisto di beni intracomunitario (non dovrà invece essere emessa autofattura) ed annotata tanto nel registro I.V.A. vendite, quanto in quello degli acquisti e riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo.
Detto questo, infine, per una maggior completezza sul tema trattato, facciamo presente che a partire dal 17.03.2012, l’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di servizio, dal quale scattano i relativi obblighi di registrazione, deve essere ricercato nell’ultimazione delle stesse, o nel pagamento se anticipato, oppure nella maturazione del corrispettivo se trattasi di prestazioni continuative
Sul punto la stessa Agenzia delle Entrate ha, però, fornito alcuni chiarimenti in relazione ai comportamenti da osservare nell’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 6 D.P.R. n. 633/72 (su tutto l’individuazione del momento impositivo). In particolare, proprio in considerazione delle evidenti difficoltà insite nella precisa individuazione del momento di effettuazione delle operazioni, l’Agenzia, richiamando motivi di certezza e di semplificazione, ritiene che la fattura emessa dal prestatore comunitario non residente possa essere assunta come indice di effettuazione dell’operazione e, quindi, di ricondurre al momento di ricezione della fattura l’esigibilità dell’imposta (a cui è collegata la debenza e la detrazione I.V.A.) che deve essere assolta dal committente, a prescindere dall’effettuazione del pagamento.
Pertanto, nel caso in esame, a nulla valendo il versamento anticipato del prezzo (che tra l’altro aveva solo finalità di caparra e non di pagamento della prestazione), la stessa operazione assume rilevanza dall’11/10/2012, data di emissione della fattura da cui sorgono gli obblighi di registrazione nei libri I.V.A.. Il servizio, quindi, dovrà essere riepilogato negli elenchi INTRASTAT di ottobre, la cui scadenza d’invio è fissata nel 25.11.2012.