Prima di proseguire oltre, facciamo presente che il caso proposto non è di facile risoluzione stante la carenza di materiale a disposizione tanto di carattere normativo, quanto giurisprudenziale e dottrinale.
A nostro avviso, da un’analisi della documentazione ricercata la fattispecie in questione non è riconducibile al regime di “non imponibilità” sancito dall’articolo 72 D.P.R. n. 633/72, per rinvio ai dispositivi di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 D.P.R. n. 633/72, in quanto tra la società fornitrice e l’agenzia delle Nazioni Unite (UNOPS) si frappone un ulteriore soggetto, che, stando alla documentazione a disposizione, non opera con mandato con rappresentanza per l’O.N.U., ma come mero intermediario nella fornitura di beni.
Veniamo confortati da questo approccio alla problematica anche da alcune risoluzioni ministeriali, quali ad esempio la n. VII-15-389 del 1994, o la n. 47/E-VII-15-375 del 1996, nonché dalla stessa Convenzione tra Italia ed O.N.U. (ratificata con Legge n. 62/1997) in cui all’articolo IX, comma 3, si richiama l’esenzione da I.V.A. per gli acquisti effettuati dalle Nazioni Unite nell’esercizio della propria attività istituzionale, senza però far riferimento ad estensioni normative a soggetti terzi indirettamente coinvolti in ipotesi di cooperazione.
Di conseguenza, nel silenzio normativo, e vista la scarsità di fonti disponibili sul punto (peraltro pro-fisco in caso di operazioni svolte in assenza di mandato con rappresentanza), consigliamo di assoggettare ad I.V.A. ordinaria la cessione di beni. La stessa imposta addebitata potrà essere poi detratta dal cliente, benché quest’ultimo provveda a rifatturarla all’UNOPS in regime di “non imponibilità” ai sensi dell’articolo 72 D.P.R. n. 633/72.
Infine, facciamo presente che solo qualora la Società cliente operasse con mandato con rappresentanza nei confronti dell’O.N.U. (ipotesi che deve risultare da idonea documentazione), allora si potrebbe emettere fattura “non imponibile” I.V.A. ai sensi dell’articolo 72 D.P.R. n. 633/72.