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Nota di credito per sola I.V.A. nelle esportazioni

La problematica esposta trova soluzione mediante emissione di una nota di credito per sola I.V.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 2 D.P.R. n. 633/72, richiamando nelle diciture il presupposto di non imponibilità, e cioè l’articolo 8 D.P.R. n. 633/72.

Su quanto appena affermato precisiamo inoltre, che a seguito di contatti intercorsi con l’Agenzia delle Dogane, sarebbe meglio procedere all’emissione della fattura con esposizione d’I.V.A. (per poi stornarla con nota di credito per sola I.V.A.) allo scadere dei 90 giorni, nel caso in cui non foste ancora in possesso della bolla doganale, in quanto trattasi di esportazione di cui all’articolo 8, comma 1, lett. B) D.P.R. n. 633/72.

Questo termine viene preso a riferimento, in quanto costituisce il tempo massimo entro cui la merce deve lasciare il territorio comunitario, e oltre il quale, in assenza di idonea documentazione comprovante l’esportazione, potrebbero sussistere presunzioni di non corretto assolvimento dell’imposta sul valore aggiunto.

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