L’art. 1224 del Codice Civile dispone che “sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno”.
Posto che, nel caso in esame, il cliente ha pagato a mezzo bonifico bancario gli interessi moratori dovuti, non è necessario procedere con l’emissione della fattura né annotarla nei registri IVA, non concorrendo a formare la base imponibile.
Ai fini IVA, infatti, gli interessi moratori sono considerate somme escluse ex art. 15 co. 1 n.1) e pertanto non rientrano nel campo di applicazione del tributo.
La prassi operativa, ai fini contabili, considera comunque conveniente l’emissione della fattura anche per tali somme.
Per completezza espositiva si ricorda che gli interessi moratori concorrono alla formazione del reddito ex art. 109 comma 7 TUIR secondo il principio di cassa, quindi quando effettivamente percepiti, come nel caso di specie.