Quesiti e approfondimenti

Fatturazione cessione di beni in c-visione

Il caso in esame ricade nella fattispecie delle cessioni di beni in cui il trasferimento della proprietà si perfeziona soltanto nell’ipotesi in cui il ricevente decida di trattenere il bene stesso, come previsto appunto dalle cessioni in conto prova o conto visione.

Ai fini I.V.A. l’art. 6 D.P.R. n. 633/72 stabilisce che “… le cessioni di beni si considerano effettuate … nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, … si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione …”.

Pertanto da un punto di vista fiscale l’operazione si considera effettuata trascorsi 12 mesi dalla consegna/spedizione e dunque l’imposta è dovuta decorso tale termine.

Qualora il suddetto termine sia già spirato due sono le possibili ipotesi di fatturazione tardiva, le quali implicano due diversi trattamenti sanzionatori.

a)            Se la violazione è ascrivibile all’esercizio 2012 (vale a dire se il termine per la fatturazione è ad esempio scattato nell’esercizio 2012), è possibile effettuare la regolarizzazione con i seguenti adempimenti:

–              Emissione della fattura entro il 30 settembre 2013 (ora per allora);

–              Annotazione della fattura nel registro delle vendite relativo al 2013 con l’accorgimento di indicare nelle fatture stesse e nei registri che trattasi di un’operazione del 2012, al fine di non includerle nella liquidazione periodica del mese di annotazione;

–              Versamento della sanzione per omessa fatturazione a norma dell’art. 6 D. Lgs. 471/97 con riduzione della sanzione ad 1/8 del minimo previsto (100% dell’imposta) grazie all’istituto del ravvedimento operoso con termine lungo, (entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’esercizio in oggetto) ex art 13 D.Lgs. 472/1997. La posizione potrà essere regolarizzata quindi versando la sanzione pari al 12,5% dell’imposta entro il 30 settembre 2013;

–              Qualora la mancata fatturazione comporti nel mese di competenza o nei mesi successivi anche un omesso versamento dell’imposta risultante dalle liquidazioni periodiche, sarà possibile anche qui sanare la violazione mediante l’istituto del ravvedimento operoso con il versamento dell’imposta non versata relativa al 2012, della sanzione pari al 3,75% dell’imposta, e degli interessi calcolati giorno per giorno in base alle disposizioni dell’art 13 D.Lgs. 472/1997, mediante modello F24 (non è il caso se le liquidazioni periodiche risultano sempre a credito);

–              Presentare una dichiarazione IVA integrativa a sfavore nei termini, nella quale si dichiari il ravvedimento effettuato per l’omessa fatturazione ed il minor credito scaturente, avendo già inviato la dichiarazione singolarmente a febbraio 2013;

–              Qualora il credito della dichiarazione IVA già presentata fosse stato utilizzato ad oggi in compensazione fino ad erodere il maggior credito non dovuto, si dovrà procedere a ravvedere l’utilizzo di un credito inesistente.

b)           Se la violazione è ascrivibile ad un esercizio per cui siano già spirati i termini per la presentazione della dichiarazione annuale relativa si potrà regolarizzare la propria posizione con le seguenti modalità:

–              Emissione della fattura(ora per allora);

–              Annotazione della fattura nel registro delle vendite relativo al 2013 con l’accorgimento di indicare nelle fatture stesse e nei registri che trattasi di un’operazione riferibile ad un anno precedente, al fine di non includerle nella liquidazione periodica del mese di annotazione;

–              Versamento dell’IVA con gli interessi moratori;

–              Sul piano sanzionatorio sarà l’Agenzia delle Entrate ad applicare la sanzione (dal minimo al massimo edittale) per la mancata fatturazione (dal 100% al 200% dell’imposta) e quella per la dichiarazione infedele, senza alcuna riduzione, a mezzo di avviso bonario.

E’ da sottolinearsi infatti che non è più possibile, in tal caso, presentare una dichiarazione integrativa essendo la violazione di infedele dichiarazione ormai consumata e non più ravvedibile.

 

Contabilmente verrà rilevato un ricavo di competenza 2013 poiché, a norma dell’art. 109 TUIR il ricavo si considera conseguito al momento della consegna o spedizione o, se successivo, nel momento in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà. Nel caso di specie, salvo diversa previsione contrattuale in termini di momento traslativo della proprietà, si considera verificato con l’accordo tra le parti; in ragione di tale considerazione è bene che tali accordi risultino da supporti cartacei o informatici (fax, e-mail).

Si ricorda che al momento dell’accettazione della merce da parte dell’acquirente si dovrà emettere fattura facendo riferimento al DDT originario.

Per un ulteriore approfondimento sul tema si rimanda alla sezione del sito ADM  dei quesiti pubblicati nella sezione IVA – generiche pubblicato in data 3 marzo 2012 oppure al seguente link: http://www.admassociati.it/generiche-216/items/1322.html

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