Il ravvedimento operoso può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa. In relazione alle tempistiche con cui si effettua il ravvedimento vengono applicate differenti sanzioni oltre al conteggio degli interessi calcolati per ogni giorno di ritardo nel versamento fino al giorno di versamento incluso.
Il versamento a mezzo modello F 24 dovrà riportare:
1. L’importo dell’imposta dovuta;
2. L’importo degli interessi;
3. L’importo delle sanzioni.
Di seguito nel dettaglio verranno spiegate le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi.
CALCOLO DEGLI INTERESSI
Gli interessi sono calcolati al tasso legale annuo individuato dal Decreto Ministero Economia e finanze 12.12.2011, G.U. 15.12.2011, pari al 2,5% dal giorno seguente alla ordinaria scadenza del versamento fino al giorno di versamento incluso. Pertanto se, nel caso di imposta sul valore aggiunto, l’imposta avrebbe dovuto essere versata il giorno 16 ed il versamento viene effettuato il giorno 20 si conteggeranno 4 giorni di ritardo per il calcolo degli interessi, applicando il seguente calcolo sull’imposta dovuta:
(imposta x 2,5% /365) x 4= interessi
CALCOLO DELLE SANZIONI
Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 le sanzioni vengono calcolate nel seguente modo:
• Ravvedimento sprint: se il versamento è effettuato entro i 14 giorni successivi la scadenza è prevista la possibilità di ridurre la sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull’imposta dovuta. Pertanto se i giorni di ritardo sono 4 la sanzione verrà calcolata con la seguente formula: imposta x 0,2% x 4.
• Ravvedimento breve: dal 15° al 30° giorno successivo la scadenza la sanzione prevista è del 3% da applicarsi all’imposta dovuta.
• Ravvedimento lungo: dal 31° giorno fino al termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno d’imposta in cui la violazione è stata commessa si applica la sanzione del 3,75% da calcolarsi sull’imposta dovuta.
Si ricorda che tutti gli importi sono da arrotondarsi alla seconda cifra decimale.
Per quanto riguarda i codici tributo da applicarsi al caso di specie, il versamento dell’imposta dovuta, in tal caso IVA relativa al mese di agosto, richiede il codice 6008 da riportare nella sezione erario, gli interessi per ravvedimento relativo all’IVA il codice 1991 e la sanzione il codice 8904. Inoltre è richiesto l’anno di riferimento dell’imposta dovuta, in tal caso 2013.
Per la ricerca dei codici tributo corretti relativi al versamento delle altre imposte dirette o ritenute si rimanda al seguente link in cui è disponibile il motore di ricerca dei codici tributo dell’Agenzia delle Entrate http://www1.agenziaentrate.gov.it/documentazione/versamenti/codici/ricerca/index.htm