Quesiti e approfondimenti

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Fattura da contribuente minimo

In particolare per i contribuenti minimi, l’articolo 1, comma 100 Legge n. 244/2007 oltre a prevedere un’imposta sostitutiva del 20%, stabilisce che le fatture vengano emesse senza esposizione dell’imposta sul valore aggiunto, proprio in virtù del regime fiscale in cui gli stessi vengono ad essere inquadrati.

Considerato, quindi, che le fatture rilasciate dai contribuenti minimi documentano operazioni per le quali, ai sensi del citato articolo 1, comma 100 Legge n. 244/2007, non viene esercitato il diritto di rivalsa e, quindi, non scontano l’I.V.A., le stesse, se di importo superiore ad Euro 77,47, devono essere assoggettate all’imposta di bollo di Euro 1,81, da addebitare al cliente.

Dal punto di vista contabile, invece, sia il compenso per provvigioni, che la ritenuta Enasarco, dovranno essere registrati nella sezione B.7. di conto economico, tra i costi per servizi, in mastrini rubricati a titolo esemplificativo con diciture “provvigioni passive” ed “Enasarco”.

Infine, cogliamo l’occasione per specificare che, essendo l’azienda mandante investita della qualità di sostituto d’imposta, si dovrà comunque operare la ritenuta in base alle regole ordinarie stabilite dall’articolo 25bis D.P.R. n. 600/1973, senza quindi tener conto del fatto che il sostituito (agente) abbia deciso di aderire al regime dei minimi, così come affermato nella circolare n. 13/E/2008 dalla stessa Amministrazione Finanziaria.

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