Quesiti e approfondimenti

Nuova disciplina I.V.A. nell’utilizzo del credito in compensazione dal 2010

Prima di proseguire oltre, riteniamo opportuno precisare che la disposizione di cui all’art. 10 D.L. n. 78/09 introduce misure che, a partire dal periodo d’imposta 2010, renderanno più complicato l’utilizzo del credito I.V.A., derivante dalla dichiarazione annuale, solo per i casi di compensazione tramite modello F24: la norma, quindi, non assume alcuna rilevanza nei confronti delle liquidazioni I.V.A. periodiche, in quanto le restrizioni si riferiscono solo ed esclusivamente all’utilizzo in compensazione “esterna” del credito I.V.A. annuale.

In particolare, la soglia in questione si riferisce all’ammontare del credito I.V.A. eventualmente risultante dalla dichiarazione annuale IVA 2010 per il 2009 (che solitamente coincide con il credito della liquidazione del mese di dicembre).

Ribadendo, pertanto, quanto sopra accennato, solo nel caso in cui il contribuente voglia utilizzare in compensazione esterna questo credito, e lo stesso superi la soglia di rilevanza di Euro 10.000, affinché lo si possa esporre in F24, si dovrà presentare la dichiarazione annuale I.V.A. in via autonoma rispetto a quella unificata (UNICO 2010), già a partire dal mese di febbraio 2010. Ultimato questo iter, il credito sarà utilizzabile in compensazione esterna a partire dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Infine, è richiesta l’apposizione del visto di conformità soltanto per l’utilizzo in compensazione mediante F24 dei crediti I.V.A. annuali superiori ad Euro 15.000: pratica che dovrà essere effettuata da Studi di Commercialisti (od operatori equivalenti del settore), in quanto consiste in una verifica di regolarità formale delle dichiarazioni fornite.

Inoltre, richiamiamo l’attenzione sul fatto che, qualora il contribuente voglia ottemperare a tale adempimento (dichiarazione I.V.A. anticipata), sarà esonerato dalla presentazione della Comunicazione I.V.A. annuale di marzo.

Al contrario, qualora il credito I.V.A. risulti di ammontare inferiore alla soglia indicata, o pur essendo superiore non vi sia interesse ad utilizzarlo in compensazione esterna, ma a riportarlo nelle liquidazioni di periodo dell’esercizio successivo, nulla di quanto spiegato è dovuto. In queste due ultime ipotesi, quindi, comunicazione e dichiarazione I.V.A. annuali seguiranno le ordinarie scadenze.

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