Quesiti e approfondimenti

Aliquota Iva in caso di consegna frazionata

Sul punto, è bene ricordare che la lavorazione di materiale di proprietà del committente eseguita da un fornitore è riconducibile alla categoria delle “prestazioni di servizio generiche” disciplinate rispettivamente all’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 per quanto riguarda l’imponibilità dell’operazione, e all’art. 6 D.P.R. n. 633/72 per quanto concerne l’individuazione del momento impositivo.

In particolare, proprio a norma dell’art.6, commi 3 e 4, D.P.R. n. 633/72, le prestazioni di servizio si considerano effettuate (in tutto o in parte) all’atto del pagamento, o della fatturazione se anticipata. Resta, quindi, irrilevante agli effetti dell’I.V.A. sia la data di conclusione del relativo contratto, sia la data della prestazione o dell’ultimazione del servizio (nel caso di specie restituzione del materiale).

Di conseguenza, con riferimento alla fatturazione della lavorazione del materiale con restituzione dello stesso in momenti differenti, è corretta l’applicazione dell’I.V.A. al 21% in quanto la prestazione si perfeziona (individuazione del momento impositivo) con l’emissione della fattura (non ancora pagata) in data successiva al 16/09/2011.

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