Quesiti e approfondimenti

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Successione cronologica ricevimento lettere intento

In particolare, l’art. 2, comma 4 del “Decreto Semplificazioni” ha modificato il termine per l’invio all’Agenzia delle Entrate, da parte dei fornitori dei c.d. “esportatori abituali”, dei dati delle lettere d’intento con i quali i Clienti chiedono la non applicazione dell’I.V.A. sulle cessioni e prestazioni effettuate nei loro confronti.

L’adempimento, infatti, non dovrà più essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della lettera d’intento, bensì entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica I.V.A. (mensile, o trimestrale) nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta a seguito di lettera d’intento. Pertanto l’obbligo dovrà essere adempiuto entro il termine della liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è stata effettuata la prima operazione in sospensione d’imposta.

Per chiarire quanto appena illustrato, giova la riproposizione del seguente esempio:

  1. Lettera Cliente X ricevuta a marzo 2012;
  2. Emissione di prima fattura senza IVA a luglio 2012 in ossequio alla lettera d’intento ricevuta;
  3. Termine per la presentazione telematica: 16.08.2012 se soggetto mensile; altrimenti 16.11.2012 se soggetto trimestrale.

Nulla cambia invece per i termini di numerazione e annotazione delle stesse dichiarazioni a cui è obbligato il fornitore dell’esportatore abituale, il quale deve numerarle progressivamente entro i 15 giorni successivi a quello di ricevimento, e annotarla (numero e data) sull’apposito registro o sul registro delle fatture emesse o quello dei corrispettivi (art. 2 L. 28/97).

Sul piano operativo, quindi, è da osservare che, in seguito alla modifica normativa in esame, il contribuente che riceva nello stesso mese lettere d’intento da più Clienti, potrebbe trovarsi nella situazione di dover osservare, per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, termini differenziati, a seconda del momento in cui vengono effettuate le operazioni: tempistiche, quindi, che di per sé potrebbero non rispecchiare la consequenzialità temporale e l’ordine di arrivo (e quindi di numerazione e annotazione) delle lettere d’intento.

Come appena precisato, quindi, una situazione come quella in esame è ammissibile e contemplabile: si dovrà, pertanto, procedere con le comunicazioni, relativi obblighi ed adempimenti del caso dando precedenza al Cliente “Pallo”, anche se questo ha presentato lettera d’intento dopo “Pinco”, visto che le prestazioni pattuite sono state evase prima di quest’ultimo.

Unica sottolineatura che ci permettiamo di formulare è quella di tener monitorato il corretto assolvimento degli obblighi essendo fornitori di esportatori abituali visto che il “rischio” di omissione della comunicazione è insito nel non dover più osservare l’ordine cronologico di arrivo delle lettere d’intento, ma nei tempi di lavorazione/fatturazione.

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