Le ritenute d’acconto sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari sono regolate dall’art. 25-bis D.P.R 600/1973 ed i termini per il loro versamento è disciplinato dall’art. 18 D. lgs. n. 241/1997 il quale dispone che le ritenute a titolo di acconto “devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo”.
Il tenore letterale della norma non lascia spazio a interpretazioni e pertanto nel caso di pagamento in data 30/04 il versamento dovrà essere effettuato entro il 16/05, senza incorrere in inutili rischi data la possibilità di incorrere in contenzioso con il vostro agente.
La sanzione amministrativa per l’omesso, ritardato o insufficiente versamento diretto delle ritenute è pari al 30 per cento delle somme non versate oltre gli interessi moratori dovuti, ridotta ad un decimo del minimo (quindi il 3 per cento del dovuto) se il versamento viene eseguito entro 30 giorni dalla data di naturale scadenza a norma dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 con l’istituto del ravvedimento operoso.