Ai fini dell’inquadramento della tematica proposta, riteniamo opportuno soffermarci su alcune considerazioni circa la possibilità di qualificare fiscalmente un automezzo come autocarro. Sul punto, infatti, a seguito dell’entrata in vigore del “Decreto Bersani” (D.L. 223/2006), l’Amministrazione Finanziaria si è espressa in varie occasioni, sottolineando il fatto che l’immatricolazione come “autocarro” non è sufficiente affinchè un automezzo si possa considerare “autocarro” anche a fini fiscali. I paletti fissati dall’Agenzia delle Entrate, sono così riassumibili:
a) codice di carrozzeria, riportato sulla carta di circolazione, “F0”;
b) posti a sedere almeno quattro;
c) rapporto fra la potenza del motore, espressa in kW, e la portata del veicolo, espressa in tonnellate, maggiore od uguale a 180.
Alla luce di questa elencazione, affinchè l’automezzo sia “autocarro” a tutti gli effetti, oltre ad essere immatricolato come tale, occorre che almeno una delle tre condizioni non sia soddisfatta.
Di solito, le condizioni a) e b) sopra esposte sono soddisfatte, e quindi quella di cui al punto c) diventa stringente e vincolante. Di conseguenza, anche se il mezzo di trasporto oggetto di verifica è immatricolato come “autocarro” (N1), soddisfi non solo le condizioni a) e b), ma anche il test di cui al punto c) (rapporto superiore a 180), lo stesso sarà equiparabile ad un’autovettura e, quindi, soggetto alle limitazioni di deducibilità di cui all’articolo 164 T.U.I.R.
Inoltre, ai fini della trattazione in corso, ci sembra opportuno formulare anche un’ulteriore considerazione circa il trattamento fiscale che deriva dall’inquadrare un soggetto come “collaboratore”, o come “dipendente”. Infatti, prendendo a riferimento il punto 10 della circolare n. 5 del 2001, l’assimilazione, operata dall’articolo 34 L. n. 342/2000 sul trattamento fiscale dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata ai redditi di lavoro dipendente, concerne esclusivamente le modalità di determinazione del reddito del collaboratore ai fini delle imposte dirette, ma non si configura quale assimilazione delle due tipologie di rapporto di lavoro a tutti gli effetti di Legge e, in particolare, non opera con riferimento alle disposizioni che regolano la deduzione dal reddito d’impresa.
Di conseguenza, sulla base di quanto illustrato, nel caso in cui il commerciale venga inquadrato come collaboratore:
a) se il veicolo dato come fringe benefit è un autocarro “a pieno titolo”, sembra corretto in linea di principio ritenere che la deducibilità sarà integrale anche nel caso di concessione in uso promiscuo al collaboratore. Ciò detto, è possibile che parte della deducibilità possa essere contestata in funzione del generale principio di inerenza di cui all’articolo 109 T.U.I.R. (utilizzo del mezzo ai fini dell’attività d’impresa);
b) diversamente, qualora l’automezzo sia inquadrabile come autovettura (c.d. “falso autocarro”) i costi saranno deducibili fino alla quota del fringe benefit, mentre per l’eccedenza la deduzione scenderà al 40% con le seguenti limitazioni:
– costo di acquisto del veicolo e canoni di locazione pari ad Euro 18.075,99;
– canone di noleggio pari ad Euro 3.615,20.
In entrambi i casi appena elencati, l’I.V.A. sarà detraibile nella misura del 40%, aliquota che potrà essere estesa al 100% solo nel caso in cui il fringe benefit venga fatturato.
Si ricorda, inoltre, che la quota del fringe benefit viene determinata mediante utilizzo delle tabelle ACI riferibili in maniera specifica al veicolo prendendo quale valore quello corrispondente ad una percorrenza forfettaria annua pari a 15.000 Km.
Infine, anche se il mezzo è concesso in uso promiscuo a titolo di benefit, rimane pur sempre di proprietà dell’azienda. Di conseguenza, sarà sufficiente disporre di adeguata documentazione per poter procedere alla deducibilità, totale o parziale, di tutti i costi sostenuti e riferibili a quel veicolo: ad esempio carta carburanti, oppure fattura per spese autostradali o di manutenzione intestata alla società con possibilità di individuazione del mezzo in maniera inequivocabile (numero di targa, o telaio).
