In particolare, ai fini dell’effettuazione del riaddebito delle spese sostenute per il recupero del credito, pari ad esempio a € 2.000,00, è possibile emettere una fattura oppure rilasciare una quietanza di pagamento non soggetta a fatturazione in quanto carente del presupposto soggettivo dell’imposta (art. 1 del D.P.R. n. 633/72). Entrambe però sono soggette a imposta di bollo in quanto di importo superiore ad euro 77,47. Inoltre, qualora si scelga di emettere una quietanza che attesti l’avvenuto pagamento da parte della società Alfa S.p.A. (vostra debitrice avendo essa incorporato la Beta S.r.l.) consigliamo di allegare alla stessa un documento nel quale venga indicata la causale di tale pagamento risarcitorio.
Ai fini I.V.A. tale importo è escluso dal campo di applicazione dell’I.V.A. in quanto ha natura risarcitoria e non costituisce un corrispettivo di una prestazione di servizio o di una cessione di un bene.
Contabilmente, la società dovrà, per prima cosa, chiudere il credito originario nei confronti della Beta S.r.l., pari ad esempio ad € 5.000,00, registrando l’incasso dello stesso (Banca).
Quanto invece al riaddebito delle spese legali (onorari, interessi, ecc.), si consiglia di adottare la seguente scrittura:
1) al momento dell’addebito delle spese per il recupero del credito come da accordo
Crediti v/Alfa S.p.A. 2.000,00
Rimborso spese legali (Voce A5 CE) 2.000,00
2) All’incasso del rimborso spese risarcitorie
Banca 2.000,00
Crediti v/Alfa S.p.A. 2.000,00
Infine, ai fini delle imposte sui redditi, si precisa che i rimborsi delle spese legali costituiscono ricavi imponibili e come tali da assoggettare a tassazione ordinaria.
