Prima di procedere oltre, vogliamo innanzitutto specificare che gli elementi che caratterizzano la fattispecie del distacco del personale sono essenzialmente due: la temporaneità e l’interesse del distaccante. Con la circolare ministeriale n. 3 del 2004 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito che il concetto di temporaneità coincide con quello di non definitività, indipendentemente dall’entità della durata del periodo di distacco, e fermo restando che tale durata sia funzionale alla persistenza dell’interesse del distaccante.
L’articolo 30 D.Lgs. n. 276/2003 afferma, poi, che durante il distacco il trattamento economico e normativo resta a carico del distaccante, anche se, poiché la prestazione lavorativa è svolta anche nell’interesse del distaccatario, è esplicitamente ammessa l’ipotesi del rimborso di tali oneri da parte del distaccatario con l’unico limite che l’importo del rimborso non può superare quanto effettivamente corrisposto al lavoratore dal datore di lavoro distaccante.
Inoltre, per quanto riguarda l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, la stessa è a carico del distaccante, ma l’importo va calcolato sulla base dei premi e della tariffa applicati dal distaccatario.
Passiamo ora in rassegna alcune importanti tematiche che interessano da vicino:
Trattamento contabile
L’impresa distaccante che deve corrispondere le remunerazioni ed i contributi relativi al personale oggetto di distacco, rileva tali oneri nel proprio Conto Economico alla voce B.9. (costi per il personale). Il documento interpretativo n. 1 del Principio Contabile n. 12 indica, inoltre, che l’impresa distaccataria deve indicare il rimborso erogato al soggetto distaccante tra i costi per servizi della voce B.7., mentre il corrispondente ricavo, per l’impresa distaccante, è classificabile nella voce A.5. (altri ricavi e proventi) di conto economico.
Trattamento ai fini delle imposte dirette (IRES e IRAP)
Dal momento che la società distaccante sostiene l’onere retributivo e contributivo del personale in distacco, la stessa potrà portarlo in deduzione dal proprio reddito d’impresa (IRES) nell’esercizio di competenza. Non a caso, infatti, il riaddebito dei costi nei confronti della società distaccataria origina un provento che concorrerà alla formazione del reddito della vostra società.
Ai fini IRAP, invece, se da una parte il costo sostenuto per il personale distaccato non risulta deducibile, dall’altra il rimborso ricevuto dalla società distaccataria non concorre alla determinazione della base imponibile (articolo 11, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997).
Trattamento ai fini I.V.A.
L’articolo 8, comma 35, L. n. 67/1988 prevede che “…non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo”. Di conseguenza, l’irrilevanza a fini I.V.A. si applica solo se lo schema negoziale utilizzato per la fornitura della manodopera è il prestito o il distacco del personale, e soprattutto nel caso in cui venga rimborsato esclusivamente il costo del personale “prestato” (retribuzione, oneri previdenziali e contrattuali).
Se, al contrario, le somme rimborsate sono superiori (o anche inferiori) al costo, l’intero importo è imponibile ai fini I.V.A., in quanto versato a titolo di acconto, o di corrispettivo per prestazioni di servizi. Lo stesso concetto, appena illustrato, viene ribadito dalla stessa Amministrazione Finanziaria nella risoluzione ministeriale n. 346/E/2002, in cui si sancisce che non è applicabile l’articolo 8, di cui sopra, nel caso di operazione complessa costituita, oltre che dalla fornitura di risorse umane, anche dalla messa a disposizione a favore della società distaccataria di macchinari e software con l’assoggettamento dell’intera operazione ad I.V.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 1 D.P.R. n. 633/72 (prestazione di servizi), mentre gli oneri retributivi e contributivi troveranno esposizione nella sezione B.9.
Riassumendo, quanto fin qui esposto, in maniera molto più sintetica e schematica:
a) il ricavo derivante dal rimborso del compenso del dipendente distaccato (retribuzione, e contribuzione previdenziale) deve essere registrato nella sezione A.5. di Conto Economico (altri ricavi e proventi);
b) Ai fini delle imposte dirette (IRES) l’eventuale costo sostenuto sarà integralmente deducibile, e il rimborso ricevuto invece concorrerà in toto alla determinazione della base imponibile;
c) Ai fini IRAP, invece il costo del personale distaccato non risulterà deducibile, mentre il provento derivante dal rimborso ricevuto dal distaccatario sarà non imponibile;
d) Ai fini I.V.A., qualora il rimborso ricevuto per il distaccamento del personale dalla società distaccataria sia pari al compenso che la stessa azienda distaccante sostiene per il proprio dipendente, allora l’operazione non risulterà imponibile I.V.A. ai sensi dell’articolo 8, comma 35, L. n. 67/1988. Altrimenti, qualora il rimborso sia differente (in misura maggiore o minore al costo che direttamente si dovrebbe sostenere senza distaccare il personale), l’intera operazione sarà soggetta ad I.V.A., in quanto riconducibile alle prestazioni per servizi di cui all’articolo 3 D.P.R. n. 633/72.
e) Nulla è stato specificato dal Legislatore circa la suddivisione temporale nella fatturazione del distaccamento del personale. Riteniamo, quindi, che non ci siano ostacoli a procedere con l’emissione di un’unica fattura o più, purchè il compenso sia corrisposto dopo l’emissione della fattura.