Gli effetti dell’opzione per il nuovo regime dell’IVA per cassa si producono esclusivamente in capo al cedente o prestatore (quindi fornitore della società istante il quesito), in quanto per lo stesso:
- salve le previste esclusioni, l’IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti soggetti passivi d’imposta diviene esigibile:
– all’atto del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione, salvo che il ces[-]sio[-]nario o committente, anteriormente a tale termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali;
- salve le previste esclusioni, il diritto alla detrazione dell’IVA relativa agli acquisti effettuati dal cedente o prestatore sorge:
– al momento del pagamento dei relativi corrispettivi;
– ovvero, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione.
A differenza del pregresso regime, per il cessionario o committente, il diritto alla detrazione non è più “agganciato” al pagamento del corrispettivo, ma sorge in ogni caso al momento di effettuazione dell’operazione.
Resta inteso che laddove il cessionario o committente dell’operazione abbia, a sua volta, esercitato l’opzione per la liquidazione dell’IVA per cassa, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato:
- a decorrere dall’atto del pagamento del relativo corrispettivo;
- ovvero, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione.
Nello specifico caso, quindi, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato nelle forme ordinarie.