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Call-off Stock e Consignment Stock: Guida alle Nuove Regole e Differenze Contrattuali

Call-off Stock e Consignment Stock: Guida alle Nuove Regole e Differenze Contrattuali

Nel panorama degli scambi internazionali, l’ottimizzazione della supply chain passa spesso attraverso la creazione di scorte presso il cliente o in magazzini di prossimità. Tuttavia, la gestione di questi stock solleva questioni complesse sotto il profilo dell’IVA e della contrattualistica. Con il recepimento della Direttiva “VAT Quick Fixes” (UE 2018/1910) tramite il D.Lgs. 192/2021, il quadro normativo italiano è mutato, introducendo una disciplina specifica per il call-off stock e ridefinendo i confini del consignment stock.

Inquadramento Contrattuale: le Differenze sostanziali

La vendita con effetti reali differiti è un sistema di vendita che permette al fornitore (cedente) di inviare una scorta di beni presso un magazzino situato solitamente in prossimità o presso la sede di un cliente, mantenendone la proprietà fino al momento dell’effettivo prelievo.

Civilisticamente, presenta forti analogie con il contratto estimatorio (art. 1556 c.c.):

Sebbene nel lessico nazionale i termini consignment stock e call-off stock siano stati spesso usati come sinonimi, la prassi internazionale e la nuova normativa UE operano una distinzione netta basata sulla disponibilità della merce:

Focus sul Call-off Stock

Il regime del call-off stock rappresenta una fondamentale semplificazione per evitare al fornitore l’obbligo di identificazione IVA nello Stato di destinazione.

Il nuovo regime (D.Lgs. 192/2021)

Prima della riforma, l’invio di merce a un magazzino estero era considerato una “cessione a se stessi” (operazione assimilata), obbligando il fornitore ad aprire una partita IVA locale. Con il nuovo Art. 41-bis del D.L. 331/93, l’invio della merce non è più rilevante ai fini IVA se si rispettano determinate condizioni:

  1. Soggetti: Il fornitore non deve avere una stabile organizzazione nello Stato di destinazione.
  2. Destinatario: Deve essere un soggetto passivo identificato ai fini IVA nello Stato di arrivo.
  3. Tempistiche: Il trasferimento della proprietà deve avvenire entro 12 mesi dall’arrivo della merce.
  4. Adempimenti: Entrambe le parti devono tenere un apposito registro di carico e scarico e il fornitore deve compilare i modelli INTRA 1 (sezione specifica per il call-off).

In assenza di queste condizioni (ad esempio, se i beni restano invenduti dopo 12 mesi o se il destinatario cambia senza le dovute formalità), l’operazione diventa una cessione intracomunitaria ordinaria, con i conseguenti obblighi di identificazione.

Focus sul Consignment Stock

Se l’operazione non rientra nel perimetro del call-off stock (perché il fornitore spedisce merce a proprio rischio in un magazzino aperto a più clienti), si continua ad applicare il regime del trasferimento a se stessi. Il fornitore deve:

Analisi Comparativa

1. Identificazione dell’Acquirente e Finalità Strategica

La prima differenza risiede nella certezza del destinatario. Nel regime di Call-off Stock, l’identità dell’acquirente è nota e definita già al momento dell’inizio del trasporto dall’Italia. Si tratta di un’operazione mirata a un partner commerciale specifico. Al contrario, nel Consignment Stock (inteso come trasferimento a sé stessi), l’acquirente non è necessariamente individuato alla partenza: la merce viene inviata all’estero per costituire un hub logistico o uno stock di prossimità destinato a una platea di potenziali clienti non ancora definiti.

2. Obblighi di Identificazione IVA all’Estero

Sotto il profilo della compliance fiscale, il Call-off Stock rappresenta una fondamentale semplificazione: se vengono rispettati i requisiti normativi, il fornitore italiano non ha l’obbligo di identificarsi ai fini IVA nel Paese di destinazione. Diversamente, il Consignment Stock impone al fornitore l’apertura di una posizione IVA locale (tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale), poiché l’invio della merce è configurato come un “acquisto intracomunitario assimilato” effettuato dal fornitore stesso nello Stato di arrivo.

3. Momento del Passaggio di Proprietà e Limiti Temporali

In entrambi i casi, il trasferimento della proprietà è differito rispetto alla consegna fisica, ma con regole diverse:

4. Oneri Amministrativi e Gestionali

La scelta dell’istituto impatta drasticamente sui processi amministrativi:

 

Per CFO e Imprenditori, la scelta tra i due istituti dipende dalla strategia commerciale. Se si opera con un partner stabile e predefinito, il call-off stock garantisce un risparmio significativo in termini di costi di compliance fiscale estera. Qualora invece il magazzino serva come hub logistico per un intero mercato, il consignment stock resta la via obbligata, pur richiedendo una struttura amministrativa idonea a gestire posizioni fiscali estere.

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