A) INVIO DI OMAGGI
Questa tipologia di vendita (cessione gratuita di beni) non assume alcuna rilevanza a fini comunitari, in quanto affinché si possa assistere ad uno scambio intracomunitario devono coesistere tre requisiti imprescindibili: l’onerosità del rapporto, lo spostamento fisico dei beni da uno Stato membro all’altro, la soggettività passiva all’imposta comunitaria delle parti.
In questa fattispecie, quindi, venendo a mancare l’imprescindibile requisito dell’onerosità, l’operazione non può qualificarsi come scambio comunitario e, quindi, non dovrà essere riepilogata negli elenchi INTRASTAT di periodo. Sul punto si ricorda, quindi, che la normativa comunitaria rimanda alla disciplina nazionale e, pertanto, l’operazione potrebbe risultare soggetta ad IVA italiana secondo le disposizioni di cui all’art. 2, co. 2 n. 4) D.P.R. n. 633/72.
B) INVIO DI MERCE IN CONTO VISIONE
Questa tipologia di operazione rientra nelle cosiddette compravendite ad effetti differiti, nelle quali il trasferimento della proprietà è procrastinato, rispetto al mutuo consenso, al verificarsi di determinati ulteriori eventi previsti dal codice civile e riferiti alla particolare tipologia o condizione del bene compravenduto. Il differimento dell’effetto traslativo della proprietà può, però, discendere anche da una mera espressione di volontà dei contraenti legata, nella quasi totalità dei casi, ad una esigenza del cessionario, proprio come nel caso dell’invio dei beni in “conto visione”.
Ora, scendendo nel dettaglio del quesito posto, ai fini IVA l’art. 6, co. 1, D.P.R. n. 633/72 stabilisce che “… le cessioni di beni si considerano effettuate … nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente, … si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione …”.
Inoltre, stando alle disposizioni di cui all’art. 41, co. 3, D.L. n. 331/1993, l’invio di beni nel territorio di un altro Stato membro in conto visione non costituisce un’operazione di cessione intracomunitaria in quanto deficitaria dell’imprescindibile requisito dell’onerosità e, quindi, non riepilogabile negli elenchi INTRASTAT di periodo. Infatti, anche se la merce viene destinata ad un paese U.E., ai fini I.V.A., l’invio a tali scopi con successiva restituzione non dovrà essere considerato vendita intracomunitaria fino a quando non ci sarà l’effettiva cessione del bene, secondo quanto sancito dall’articolo 6 D.P.R. n. 633/72 (l’emissione della fattura dovrà avvenire al più tardi entro 365 giorni dalla spedizione se non vi è stato esplicito consenso e se la merce non è rientrata).
Di conseguenza, da un punto di vista pratico:
– poiché l’invio di merce in conto visione rientra nei contratti con effetto differito, è bene formalizzare con uno scritto tutti gli accordi in modo da fissare le condizioni di gradimento, tempi ed eventuali modalità di restituzione dei beni;
– ci si dovrà, poi, dotare del registro di cui all’articolo 50, comma 5 D.L. n. 331/1993 (cosiddetto registro di “carico e scarico”) sul quale devono essere annotati “i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato membro a titolo non traslativo della proprietà”, in modo da poter evincere presunzioni di cessioni non documentate;
– emettere il documento di trasporto (DDT), sul quale annotare come causale “conto visione”;
– qualora non vi sia stato esito positivo, al ritorno della merce, scaricare il registro facendone apposita annotazione;
– sotto il profilo degli elenchi INTRASTAT se ne prevede l’esonero;
In caso di vendita (cioè a fronte della manifestazione del consenso/gradimento da parte dell’acquirente) si dovrà emettere fattura intracomunitaria non imponibile a norma dell’articolo 41 D.L. n. 331/93, successivamente registrarla nei termini di legge, scaricare il registro annotando gli estremi della fattura emessa e compilare gli elenchi INTRASTAT con riferimento al periodo di registrazione della fattura, e cioè senza tener conto del momento in cui la merce è stata inviata (circolare n. 13/E/1994, al paragrafo n. 15.1, lettera f).
Infine, per completezza sull’argomento trattato, si fa presente che nelle cessioni intracomunitarie è sempre necessario verificare che la partita IVA del cessionario sia presente nell’archivio VIES: diversamente il richiamo alla non imponibilità della cessione sarebbe errato e non giustificato.