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Varie Black-list

QUESITO N.1: Fatture di acconto da inserire nella comunicazione Black list

Con riferimento al nuovo obbligo di comunicazione delle operazioni effettuate nei confronti degli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o Territori a regime fiscale privilegiato (cosiddetti Paesi Black-list), la C.M. n. 53/E/2010 ha chiarito che il momento rilevante per determinare il periodo dichiarativo in cui comprendere l’operazione da segnalare, coincide con la data di annotazione nei registri obbligatori ai fini Iva ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie. Vale quindi il principio della registrazione del documento e non il trasferimento di proprietà della merce.

Pertanto, le fatture di acconto vanno inserite nella comunicazione Black-list e la successiva fattura a saldo andrà indicata al netto degli acconti.

 

QUESITO N. 2: Fattura cliente residente negli Emirati Arabi Uniti

L’art. 2 del D.M. 21.11.2001 stabilisce che sono inclusi tra gli Stati e i Territori aventi un regime fiscale privilegiato gli Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle “società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta”. Al riguardo, è stata fatta una importante precisazione dall’Agenzia delle Entrate nella C.M. 53/E/2010: ai fini dell’obbligo di comunicazione, non rilevano i limiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli art. 2 e 3 del D.M. 21.11.2001, con la conseguenza che devono essere monitorate tutte le operazioni intercorse con tutti gli operatori economici residenti in un Paese Black-list.

Quindi, per il soggetto passivo Iva italiano che ha posto in essere operazioni con società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta sussiste comunque l’obbligo di comunicazione Black-list.

 

QUESITO N.3: Operazioni cliente residente in Malesia

Il D.M. 4.5.1999 e il D.M. 21.11.2001 (art.1) stabiliscono che lo Stato asiatico della Malesia rientra tra i Paesi a fiscalità privilegiata in forma assoluta. Pertanto, le operazioni poste in essere con soggetti ubicati in tale Paese sono soggette ad obbligo di comunicazione Black-list.

 

QUESITO N.4: Cliente residente in Lussemburgo

Anche in questo caso vale quanto indicato nel quesito N. 2, infatti, l’art. 3 del D.M. 21.11.2001 stabilisce che rientrano nella Black-list i soggetti residenti in Lussemburgo, ma solo con riferimento alle società di holding di cui alla legge locale del 31 luglio 1929. Tuttavia, in base a quanto disposto dalla C.M. 53/E/2010, ai fini della comunicazione Black-list non rilevano i limiti soggettivi ed oggettivi previsti dagli art. 2 e 3, D.M. 21.11.2001 e, di conseguenza nella comunicazione devono essere indicate tutte le operazioni intercorse con tutti gli operatori economici residenti in Lussemburgo, indipendentemente dal fatto che questi godano o meno di un regime fiscale privilegiato nel Paese in cui risiede.

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