ADM Associati

Varie adempimenti Iva

QUESITO N.1: PAESI BLACK-LIST

In merito ai Paesi rientranti nella Black-list segnaliamo che non sono stati formulati aggiornamenti alla precedenti liste individuate dai D.M. del 21 novembre 2001 e 4 maggio 1999. In particolare, Shanghai non fa parte dei c.d. Paesi Black-list; di conseguenza per le operazioni poste in essere con soggetti passivi ivi residenti non deve essere fatta alcuna comunicazione ai fini black-list.

 

QUESITO N.2: DICHIARAZIONI D’INTENTO

Con riferimento al quesito sulle dichiarazioni di intento, nel caso siano emesse dalla Società che intende avvalersi del regime del c.d. “esportatore abituale”, l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate in via telematica previsto dalla legge Finanziaria 2005 sussiste in capo al soggetto che riceve la dichiarazione di intento (cedente del bene o prestatore del servizio). Pertanto, la Società che le ha emesse non deve adempiere a nessun obbligo in tema di trasmissione delle dichiarazioni d’intento nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

 

QUESITO N.3: LAVORAZIONI PER CONTO TERZI

Nel presente caso la Società effettua una lavorazione di materiale per conto di un cliente italiano (X) e riceve il materiale per la lavorazione dalla Germania. Tale materiale è stato acquistato da un’azienda italiana (Y – fornitrice del cliente) la quale ha chiesto al fornitore tedesco (Z) di inviare direttamente alla Vostra società il materiale per la lavorazione. Pertanto, non avendo acquistato il materiale dal fornitore tedesco (Z), non si dovrà effettuare alcuna comunicazione Intrastat: si tratta di una mera prestazione di servizi (lavorazione) che intercorre tra soggetti italiani.

 

QUESITO N.4: DOCUMENTI PER PROVA DI AVVENUTA CESSIONE INTRACOMUNITARIA

In base a quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate nella Ris. 28 novembre 2007 n. 345/E, ai fini di provare l’avvenuta cessione intracomunitaria occorrono i seguenti documenti:

–                        fattura di vendita;

–                        elenchi Intrastat;

–                        documentazione bancaria da cui risulti il pagamento della merce da parte del cliente comunitario;

–          documento di trasporto CMR (Convention Merchandises Routierés) firmato dal trasportatore e dal destinatario “per ricevuta” da cui risulti l’uscita della merce dal territorio nazionale o, in assenza, qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato UE (Ris. AE 15 dicembre 2008 n. 447/E), come ad esempio il DDT, il contratto di assicurazione relativo al trasporto delle merci, il contratto concluso con l’acquirente, la conferma scritta, da parte dell’acquirente, del ricevimento della merce.

Nel caso specifico in cui i beni vengano trasportati nello Stato membro di destinazione da un trasportatore terzo, incaricato indifferentemente dal venditore o dall’acquirente, si ritiene necessario conservare il documento di trasporto CMR o DDT. Quest’ultimo deve essere integrato con l’indicazione del luogo di destinazione dei beni e la sottoscrizione del trasportatore. Si ritiene non necessario ottenere una copia firmata dal destinatario anche se, la stessa, costituirebbe sicuramente un importante elemento probatorio aggiuntivo.

Infine, per i trasporti diversi da quelli su strada è possibile utilizzare i documenti tradizionali. Si tratta, in particolare, dei seguenti documenti di trasporto:

–                        polizza di carico per i trasporti via mare;

–                        lettera di vettura aerea per i trasporti per via aerea;

–                        lettera di vettura ferroviaria (CIM), concernente i trasporti per ferrovia.

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