Prima di procedere oltre, la situazione è così riassumibile: IT1 (Alfa SpA) cede materiale al soggetto passivo Polacco (PL – Beta), e quest’ultimo incarica IT1 di consegnare i beni in Italia a IT2 (Gamma S.r.l.) per una lavorazione, al termine della quale quest’ultimo cura l’invio del prodotto finito in Polonia.
Sostanzialmente, questo è il caso che si verifica nell’ipotesi prevista dall’art. 41, co. 1 D.L. n. 331/1993, in cui i beni prima di lasciare il territorio nazionale possono essere sottoposti da parte di terzi a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. Proprio questa ipotesi è stata oggetto di trattazione anche da parte della stessa Agenzia delle Entrate nella circolare 43/E/2010. In particolare, riteniamo opportuno fornire un quadro completo della situazione qualora la stessa possa riproporsi. Pertanto avremo:
IT1 – Alfa SpA:
1) Emette fattura nei confronti del soggetto Polacco “non imponibile” ai sensi dell’art. 41, co. 1, lett. a) D.L. n. 331/1993;
2) Consegna la merce a IT2 (Gamma S.r.l.) con documento di consegna, evidenziando la causale che il trasporto è in conto lavorazione per conto del soggetto Polacco;
3) Compila l’INTRA 1-bis delle cessioni ai soli fini fiscali (colonne da 1 a 4) nel periodo di emissione della fattura;
4) Deve, comunque, munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio dello Stato, in mancanza della quale è tenuto a regolarizzare la cessione con assoggettamento ad imposta. Tale prova può essere fornita da copia della fattura di trasporto dei prodotti finiti all’estero, ovvero da altro documento che comprovi inequivocabilmente l’invio all’estero dei beni.
IT2 – Gamma S.r.l.:
1) Riceva la merce da IT1 unitamente ad un documento di consegna;
2) Riporta nell’apposito registro di cui all’art. 50, co. 5 D.L. n. 331/1993 i beni ricevuti da IT1 per conto di PL (registro per movimenti a titolo non traslativo della proprietà di beni a livello comunitario);
3) Emette fattura nei confronti di PL non soggetta ad IVA ai sensi dell’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72 (dicitura da riportare in fattura). Sul punto ci permettiamo una precisazione: affichè sia soddisfatto a pieno il criterio di committenza nella prestazione di servizi, è necessario che si proceda a verificare la presenza, o meno, del numero di partita IVA del cliente comunitario all’interno dell’elenco VIES (http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/vies/vies.htm). Questo controllo fornisce la garanzia che il soggetto interlocutore sia un operatore economico soggetto passivo IVA a cui applicare la regola B to B.
4) Invia l’INTRA 1-bis delle cessioni per monitorare la movimentazione dei beni solo a fini statistici (se si presenta l’elenco con cadenza mensile); non compila le colonne da 2 a 4, indica a colonna 5 (natura della transazione) il codice “5”, e quale valore statistico riporta il valore finale complessivo dei beni (fattura di IT1 per la cessione più la propria fattura di lavorazione);
5) Compila ed invia anche l’INTRA 1-quater per le prestazioni di servizi (lavorazione) rese per la fattura emessa senza IVA nei confronti del soggetto Polacco.
6) Annota lo “scarico” dei beni nel registro di cui al precedente punto 2);
7) Deve cooperare con IT1 (Alfa SpA) per consentire allo stesso di acquisire la prova dell’avvenuta spedizione dei beni fuori dallo Stato italiano.
Infine, vogliamo ribadire alcuni concetti appena espressi:
a) Per IT2 (Gamma S.r.l.) anche se i beni non vengono inviati all’estero resta sempre e comunque valido il regime di esclusione dall’IVA, mentre, IT1 (Alfa S.p.a.) dovrà regolarizzare con l’ulteriore addebito dell’IVA la cessione nei confronti di PL (Beta);
b) In ordine alla cooperazione di Gamma S.r.l., va ricordato che l’azienda stessa, se deve trasmettere il modello INTRA 1-bis ai fini statistici quando la merce lascia il territorio italiano, deve “obbligatoriamente” restare in contatto con IT1 per conoscere il valore della vendita delle materie prime per determinare il valore statistico in dichiarazione.