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Trattamento fiscale dei dividendi pagati a società con sede nell’Unione Europea

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Pubblicato su Plus Plus Fisco, Il Sole 24Ore

D: Con delibera assembleare del 2018 da una Srl vengono distribuiti utili prodotti nel 2017, tra i soci figura una società con sede legale in Portogallo la quale detiene una partecipazione qualificata. Si chiede l’ammontare della ritenuta da applicare sulla distribuzione degli utili in tale condizione.

R: In merito al quesito sottoposto, si evidenzia che, ai sensi dell’art. 27, co. 3-ter, DPR 600/73, viene operata la ritenuta a titolo di imposta con l’aliquota dell’1,20% sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del Tuir (Paesi non qualificabili come paradisi fiscali). Tuttavia, in presenza dei requisiti previsti dall’art. 27-bis, co. 1, DPR 600/73, è possibile beneficiare del regime c.d. “madre-figlia” e azzerare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta sui dividendi erogati a soggetti non residenti. Perché possa trovare applicazione la suddetta disciplina è necessario che la società estera: a) rivesta una delle forme previste nell’allegato della direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23 luglio 1990; b) risieda, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell’Unione europea, senza essere considerata, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell’Unione europea; c) sia soggetta, nello Stato di residenza, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva; d) possegga la partecipazione, nella misura non inferiore al 20 per cento del capitale della società che distribuisce gli utili, ininterrottamente per almeno un anno. Se si verificano le suddette condizioni, la società residente, su richiesta della società estera beneficiaria dei dividendi, potrà non applicare la ritenuta alla fonte a titolo d’imposta. In tal caso, la società estera dovrà presentare alla società italiana, entro la data di pagamento dei dividendi, una specifica richiesta di non applicazione della ritenuta, unitamente ad una certificazione attestante i requisiti di cui alle prime tre lettere sopra indicate, rilasciata dall’Autorità fiscale dello Stato estero e ad una dichiarazione rilasciata dalla stessa società comunitaria che attesti la sussistenza del requisito previsto dal citato punto d). Alternativamente, nel caso in cui la ritenuta fosse stata applicata dalla società italiana alla società estera, quest’ultima potrà richiedere il rimborso della ritenuta subita (si evidenzia che anche in caso di rimborso dovranno verificarsi le medesime condizioni previste dal regime c.d. “madre-figlia”).

 

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