Riportiamo qui di seguito il trattamento ai fini IVA delle seguenti fattispecie, con indicazione del tipo di documento fattura che può essere emesso (fattura immediata, differita o super differita):
– Triangolazioni nazionali con operatore comunitario;
– Triangolazioni nazionali con operatore extracomunitario;
– Cessioni intracomunitarie;
– Esportazioni dirette ai sensi dell’art.8, co.1, lett. a), DPR 633/72;
– Esportazioni indirette ai sensi dell’art.8, co.1, lett. b), DPR 633/72.
Premettiamo che è possibile ricorrere alla fatturazione differita, ai sensi dell’art. 21, co. 4, lett. a), DPR 633/72, con riferimento alle:
– prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto;
– cessioni di beni la cui consegna/spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione.
In entrambi i casi, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle stesse.
Per le operazioni triangolari “interne”, il promotore della triangolazione può emettere la fattura a favore del proprio cliente entro la fine del mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni (cd. fatturazione “super-differita”), ai sensi dell’art. 21, co. 4, lett. b), DPR 633/72. Il differimento, in quest’ultimo caso, opera laddove il bene, acquistato dal cessionario per essere successivamente ceduto ad un proprio cliente, venga consegnato/spedito a quest’ultimo, per disposizione del cessionario, direttamente a cura del primo cedente. L’utilizzo della fatturazione “super-differita” prescinde, inoltre, dal previo rilascio di apposita autorizzazione ministeriale (ris. Agenzia delle Entrate 7.3.2002, n. 78), siccome non più prevista (art. 21, co. 4, DPR 633/72).
TRIANGOLAZIONI NAZIONALI CON OPERATORE COMUNITARIO
L’operazione triangolare prevede il coinvolgimento di tre operatori economici:
- Società Alfa quale promotore della triangolazione (primo cessionario);
- Società Beta quale primo cedente;
- Cliente UE, quale cessionario finale.
Nell’ambito delle operazioni triangolari, la società Alfa può emettere la fattura a favore del proprio cliente comunitario entro la fine del mese successivo a quello di consegna/spedizione dei beni (c.d. fatturazione “super-differita”), in alternativa alla normale fattura immediata.
Nella fattura di vendita, emessa dalla società Alfa, occorre indicare la seguente dicitura “Operazione non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 41, DL 331/1993”. La società Alfa è tenuta alla compilazione degli INTRASTAT.
La società Beta può emettere, nei confronti della società Alfa, o fattura immediata o fattura differita. Per le cessioni di beni per i quali è stato emesso il documento di consegna o di trasporto, la fattura può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo. Sulla fattura vanno obbligatoriamente richiamati il numero e la data dei singoli documenti di consegna. Nella fattura occorre indicare “Operazione non imponibile ai sensi dell’articolo 58, DL 331/1993 – Trattasi di operazione triangolare finalizzata a cessionario estero UE”.
Non assume alcun rilievo, ai fini della configurazione di una triangolazione non imponibile IVA, il fatto che il trasporto all’estero sia avvenuto a cura o in nome del cedente, essendo al contrario decisiva la prova che l’operazione, fin dalla sua origine e nella sua rappresentazione documentale, sia stata voluta dalle parti come cessione nazionale finalizzata al successivo trasporto a cessionario estero (Corte di Cassazione, sentenza n. 14405/2014).
La società Alfa, oltre a poter emettere la fattura super-differita, beneficia anche del differimento dell’esigibilità dell’IVA, in quanto, per le cessioni triangolari interne, l’imposta diviene esigibile nel mese successivo a quello della loro effettuazione.
Per le cessioni di beni con fattura differita al giorno 15 del mese successivo, l’IVA resta esigibile nel mese in cui è avvenuta l’effettuazione delle operazioni.
TRIANGOLAZIONI NAZIONALI ALL’ESPORTAZIONE
Nel caso di triangolazioni comunitarie all’esportazione intervengono due soggetti comunitari ed un soggetto identificato in un Paese extra-Ue:
- Società Alfa quale promotore della triangolazione (primo cessionario);
- Società Beta quale primo cedente;
- Cliente EXTRA- UE, quale cessionario finale.
La società Beta emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a), DPR 633/1972. Nella fattura occorre indicare la dicitura “Operazione triangolare” ed indicare il paese di destinazione delle merci. La società Beta può emettere fattura immediata oppure fattura differita.
La società Alfa emette fattura non imponibile ai sensi dell’art. 8, co.1, lett. a), DPR 633/1972. Dato che non esiste un orientamento unitario in materia, per la società Alfa si consiglia l’emissione di una fattura immediata, anche per agevolare l’esecuzione degli adempimenti di tipo doganale.
CESSIONI INTRACOMUNITARIE
Se viene effettuata una vendita diretta ad un cliente comunitario (cessione intracomunitaria), la fattura di vendita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nella fattura occorre indicare la seguente dicitura: “Operazione non imponibile IVA ai sensi dell’articolo 41, DL 331/1993″. Non si può emettere fattura super-differita.
ESPORTAZIONI DIRETTE
In caso di esportazione diretta (esportazione diretta senza commissionario), vale a dire quando la consegna è effettuata dal fornitore italiano al cessionario extra UE, non è possibile emettere la fattura differita e neppure la fattura super-differita; dovrà, quindi, essere emessa una fattura immediata, nella quale andrà indicata la seguente dicitura “Operazione non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. a), DPR 633/72″.
ESPORTAZIONI INDIRETTE
In caso di esportazione indiretta, se il trasporto o la spedizione è effettuata a cura del cessionario non residente o per suo conto, l’uscita dal territorio UE deve avvenire entro 90 giorni dalla consegna. La cessione è non imponibile IVA ai sensi dell’art. 8, co. 1, lett. b), DPR n. 633/72. Dovrà essere emessa la fattura immediata e, quindi, non sarà possibile emettere fattura differita o super-differita.
Evidenziamo che in tutti i casi predetti è necessario conservare e fornire, in caso di controlli, prova certa dell’uscita dei beni dal territorio nazionale, sia a carico della società Alfa che della società Beta.
Per maggiori informazioni rivolgiti ai nostri esperti di consulenza aziendale.