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Trattamento I.V.A. per servizi alberghieri e congressi

Dal 1° gennaio 2011 saranno in vigore le novità previste dall’art. 3 della Direttiva 2008/8/CE. In particolare, a partire da tale data, bisognerà distinguere tra:

1)    prestazioni di servizi relativi ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, compresi i servizi prestati dall’organizzatore delle stesse, nonché le prestazioni di servizi accessorie alle precedenti:

–     rese a committenti soggetti passivi, sono tassate secondo il criterio generale, ai sensi dell’art 7-ter del DPR 633/72, cioè nel Paese del committente a prescindere dal luogo in cui le stesse sono svolte;

–     rese a committenti privati rilevano nel luogo di materiale esecuzione delle attività;

2)    prestazioni per l’accesso alle manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative e simili, ivi comprese fiere ed esposizioni, nonché le prestazioni di servizi accessorie connesse con l’accesso rese sia a committenti soggetti passivi sia privati sono territorialmente rilevanti nel luogo in cui le manifestazioni si svolgono effettivamente.

Pertanto a titolo esemplificativo, rientrano tra le prime i servizi di organizzazione di un congresso e le relative attività connesse (locazione degli spazi, coordinamento, servizio di hostess, ecc.) mentre rientrano tra le seconde i servizi di iscrizione ad un congresso, come nel Vostro caso, in quanto servizi per l’accesso alle manifestazioni.

Per quanto riguarda le eventuali prestazioni accessorie offerte ai partecipanti all’evento (albergo, ristorante per colazioni di lavoro e cene per i propri ospiti, servizio di interpretariato richiesto dalle aziende per le proprie riunioni, guida per tour da effettuare in occasione dei lavori congressuali, hostess, ecc.), occorre distinguere (Ris. Min. 3 ottobre 2008 n. 367/E):

–     se sono offerte dalla stessa società che organizza l’evento, sono soggette al criterio di territorialità previsto dall’art 7-quinquies, in quanto trattasi di prestazioni accessorie;

–     se sono offerte da un soggetto terzo nell’ambito di un evento organizzato da altri soggetti, ciascuna prestazione va considerata singolarmente al fine di individuare il criterio di territorialità applicabile.

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