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Trattamento contabile riaddebito spese legali

Sul punto precisiamo che l’ipotesi oggetto del quesito rientra tra quelle contemplate dall’art. 91 del codice di procedura civile, che (assieme agli artt. 92 e 93) introduce il principio della c.d. “soccombenza”. La norma afferma, infatti, che “il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.” In pratica, col suddetto principio il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte che nel giudizio risulta vincitrice.

Identificata la situazione giuridica cui appartiene il caso oggetto del quesito, veniamo ad illustrare il corretto trattamento fiscale e contabile da adottare. Per quanto riguarda la parte vincitrice, ai fini dell’effettuazione del riaddebito delle spese sostenute, non è necessaria l’emissione della fattura: a dimostrazione dell’avvenuto pagamento la parte vincitrice può rilasciare alla soccombente una semplice ricevuta o una quietanza non soggetta a fatturazione (soggetta però ad imposta di bollo in quanto di importo superiore ad Euro 77,47), in quanto carente del presupposto soggettivo dell’IVA.

La situazione, infatti, non è una prestazione di servizi resa tra le parti bensì costituisce la dimostrazione di un semplice risarcimento, che, come tale, rimane escluso dal campo di applicazione dell’Iva (in tal senso la circolare n.203/E del 06.12.1994).

 

Anche l’Avvocatura generale conferma quanto appena affermato, ha precisando che il difensore distrattario dovrà emettere fattura con addebito anche dell’Iva solo nei confronti del proprio cliente, atteso che l’obbligo di adempimento del relativo onere per il soggetto soccombente trova titolo esclusivamente nella statuizione di condanna contenuta nella sentenza, anche in assenza di espressa pronuncia in ordine al tributo.

In tale documento si consiglia di riepilogare quanto da riaddebitare seguendo lo stesso dettaglio utilizzato negli atti del Tribunale (ad esempio onorari, interessi, cassa previdenza, anticipazioni, ecc.).

 

Rimanendo sempre nell’ottica fiscale, la citata circolare dell’Agenzia delle Entrate n.203/E del 06.12.1994 ha espressamente disposto che se la parte vincitrice è un soggetto passivo Iva, essa ha diritto alla detrazione dell’imposta e per questo motivo la parte soccombente non deve pagarla.

Il rimborso delle spese eseguito dalla parte soccombente non deve ricomprendere l’imposta sul valore aggiunto perché questo non rappresenta un “costo”, bensì semplicemente una mera partita finanziaria.

Pertanto, il rimborso deve avere come oggetto solamente l’onorario, le eventuali spese anticipate dal legale e qualsiasi altro onere riaddebitato in fattura (quote interessi, cassa previdenza, ecc.) che la sentenza ha espressamene statuito debbano essere rimborsate dalla parte soccombente nella controversia legale, restando quindi esclusa l’Iva.

Con riferimento al caso in questione, dai documenti (le fatture dei legali e gli atti del Tribunale) emerge come la parte soccombente abbia invece provveduto al pagamento dell’Iva: dalle indicazioni della prassi sopra illustrate tale condotta non appare corretta e perciò dovrebbe essere oggetto di rimborso da parte della società vincitrice: in caso contrario tale comportamento potrebbe essere oggetto di contestazione da parte del soggetto soccombente.

 

Contabilmente, la società vincitrice dovrà, per prima cosa, chiudere il credito nei confronti della soccombente, registrando l’incasso dello stesso (Banca).

Quanto invece al riaddebito delle spese legali (onorari, cassa previdenza, interessi, ecc.), si consiglia di seguire la stessa classificazione adottata dagli atti del Tribunale, e adottando la seguente scrittura:

 

1) Al momento dell’addebito delle spese legali come da sentenza

            Crediti v/soccombente                                      4.402,63

      Rimborso spese legali (Voce A5 CE)                                       4.402,63

 

2) All’incasso del rimborso spese legali

Banca                                                             4.402,63

Crediti v/soccombente                                                                   4.402,63

 

Infine, ai fini delle imposte sui redditi, si precisa che i rimborsi delle spese legali costituiscono ricavi imponibili e come tali da assoggettare a tassazione ordinaria.

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