A seguito di un affitto di ramo d’azienda un nostro cliente ha instaurato una controversia con un dipendente. La controversia si è conclusa con un accordo novativo tra le parti che prevedeva, a fronte della rinuncia da parte del dipendente all’azione giudiziale, l’erogazione allo stesso di somme a titolo di rimborso. Ci è stato chiesto come trattare dal punto di vista fiscale e contributivo le somme erogate al dipendente.
L’art. 51 del TUIR sancisce che, il principio di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, attrae le somme e i valori in genere percepiti in dipendenza del rapporto di lavoro.
L’art 6 del TUIR al comma 2, stabilisce che i proventi e le indennità conseguite in sostituzione di redditi a titolo di risarcimento di danni costituiscono redditi della stessa natura di quelli sostituiti o perduti.
Tipologie di danno:
- DANNO EMERGENTE: i risarcimenti conseguenti a danni emergenti non seguono la tassazione del reddito da lavoro dipendente in quanto vi è la non imponibilità fiscale delle somme che costituiscono mere reintegrazioni patrimoniali (in quanto non rappresentano una “nuova ricchezza” in capo al soggetto bensì una reintegrazione patrimoniale);
- LUCRO CESSANTE: le somme dovute a titolo risarcitorio di un danno derivante dalla perdita di reddito vengono invece tassate ai sensi dell’art 6 del TUIR.
La distinzione tra la tassabilità o meno degli indennizzi risarcitori è, quindi, fondata sull’effettiva consistenza del pregiudizio economico che il risarcimento tende a riparare, indipendentemente dal tipo di danno risarcito (patrimoniale o non patrimoniale).
La Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 27 maggio 2002 n. 155/E esplicita che vanno assoggettate a tassazione le somme corrisposte per integrare o sostituire la mancata percezione di redditi di lavoro, ovvero il mancato guadagno. Solo in tale ipotesi dette somme risultano sostitutive del reddito non percepito. Al contrario, laddove il risarcimento erogato indennizzi il percettore delle spese sostenute e abbia, quindi, la mera funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà soggetta a tassazione.
Tipologie di transazione:
- TRANSAZIONI SEMPLICI O CONSERVATIVE: prescindono dalla sussistenza di un negozio transattivo e dalla sussistenza di una situazione di incertezza, relativamente alla quale le parti invece di ricorrere al giudice, preferiscono farsi concessioni reciproche;
- TRANSAZIONI NOVATIVE: ai sensi dell’art 1965 c.c. con la transazione novativa “si creano, modificano o estinguono rapporti anche diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa o della controversia tra le parti”. Si evince pertanto che nella transazione novativa la causa è autonoma rispetto al rapporto di lavoro, infatti le parti pongono in essere un negozio transattivo con il quale, facendosi reciproche concessioni, regolamentano nuovi interessi e soddisfano esigenze diverse e slegate dal contratto principale
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Generalmente, in occasione di transazioni gli importi concordati rivestono natura di risarcimento danni. Come anticipato al punto 1) l’art 6 del TUIR dispone che “ I proventi conseguiti in sostituzione di redditi, anche per effetto di cessione dei relativi crediti, e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti” pertanto le somme percepite a titolo di danno emergente non rientrano nel reddito soggetto a tassazione.
Nella transazione in esame venivano riconosciute al dipendente tre tipologie di somme:
- Somma A) a titolo di risarcimento delle spese legali;
- Somma B) a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione che la società conduttrice dell’affitto d’azienda doveva al dipendente;
- Somma C) erogata a titolo transattivo novativo dalla società affittuaria del ramo d’azienda al dipendente della società conduttrice, al solo fine di evitare l’alea del giudizio ed i relativi costi .
Per quanto concerne il risarcimento di cui alla lettera a), la somma erogata è sicuramente assimilabile ad un risarcimento di danno emergente: il risarcimento non viene tassato.
Le somme erogate di cui al punto b), invece, rappresentano a nostro avviso un indennizzo per mancato reddito. L’art 51 del TUIR dispone che “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro” e successivamente, la Circolare 326/E/97 ha stabilito che “fanno parte del reddito da lavoro dipendente le somme e i valori, comunque percepiti, a seguito di transazioni, anche novative, intervenute in costanza di rapporto di lavoro o dalla cessazione dello stesso”.
Alla luce di quanto esposto il risarcimento in esame assume le caratteristiche di “risarcimento per lucro cessante” e tali somme sono soggette a tassazione secondo le regole ordinarie previste per i redditi da lavoro dipendente.
Le somme riconosciute al punto c) hanno “carattere misto”. Da un lato la transazione novativa comporta il venir meno dell’eventuale dipendenza/derivazione delle somme corrisposte dal rapporto poiché la transazione non trova in quest’ultimo il proprio titolo immediato, dall’altro la transazione viene effettuata per evitare che il dipendente impugni il licenziamento e non chieda né alla società conduttrice né società affittuaria del ramo d’azienda indennità per retribuzioni arretrate o compensi di qualsivoglia genere.
Posto che il dipendente non risulta essere mai stato dipendente della società affittuaria (società che deve riconoscere allo stesso il risarcimento) si potrebbe applicare in analogia la soluzione prospettata dalla Risoluzione n. 150 del 22 luglio 1996. Nella Risoluzione viene analizzato il trattamento tributario applicabile alle somme che alcune aziende private, tenute all’assunzione obbligatoria del personale, corrispondevano ai soggetti avviati al lavoro, al fine di ottenere da essi la rinuncia all’assunzione. Dal testo della Risoluzione appare chiaro che, secondo l’AF, “il nesso causale con il rapporto di lavoro già in essere è requisito indispensabile per attrarre nell’area del reddito di lavoro tutti i compensi, sia pure di natura accessoria e complementare, che trovano la loro causale nel rapporto di lavoro dipendente”.
Alla luce di quanto esposto le somme erogate di cui al punto c) non costituiscono, a nostro avviso, un reddito di lavoro dipendente bensì un reddito configurabile tra quelli contemplati dall’art 67 del TUIR (redditi occasionali derivanti dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere). Tali somme risultano pertanto assoggettate alla ritenuta a titolo di acconto del 20% e non sono soggette alla contribuzione INPS.