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Spese di trasporto per reso merce – INTRASTAT

Sul punto facciamo presente che il servizio di trasporto reso al fornitore romeno per la consegna della merce a due ditte italiane in seguito alla mancata rispondenza della merce inviata a quella ordinata non costituisce una prestazione accessoria all’operazione di cessione dei beni da parte del fornitore romeno alle ditte italiane (operazione principale) ma una mera prestazione di trasporto generica ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. 633/72. Infatti, l’Agenzia delle Entrate, nella R.M. n. 216/E/2002, precisa che, affinché un’operazione possa definirsi “accessoria”, è necessario:

–          che vi sia un’operazione principale, cui collegarsi, al fine di integrarla, completarla o renderla possibile;

–          che avvenga tra gli stessi soggetti dell’operazione principale;

–          che venga effettuata direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale, ovvero da altri soggetti, ma per suo conto e a sue spese.

In merito a quest’ultimo punto, il Ministero delle Finanze, con R.M. n. 550145 dell’8 marzo 1988, ha esemplificato che una prestazione di trasporto, effettuata da un terzo per conto del cedente di beni, è da assoggettare regolarmente ad IVA con aliquota ordinaria nel rapporto trasportatore cedente perché costituisce un rapporto autonomo rispetto a quello intercorrente tra i soggetti della cessione.

Pertanto, nel caso in oggetto il servizio di trasporto non può essere considerato una prestazione accessoria e seguire, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 633/72, lo stesso regime IVA della prestazione principale. Si tratta di un servizio di trasporto nazionale di beni reso ad un operatore UE e, quindi, ai fini IVA è territorialmente rilevante nel Paese del committente soggetto passivo (fuori campo IVA in Italia), ai sensi del nuovo art. 7-ter co. 1 lett. a) del D.P.R. 633/72.

Per quanto riguarda gli elenchi INTRASTAT, tale prestazione di servizio dovrà essere inserita negli elenchi di periodo nella sezione INTRA 1-quater dedicata alla prestazioni di servizi eseguite nei confronti dei residenti in altri Stati UE in periodi precedenti.

Si fa presente che bisognerà informare il fornitore romeno in merito al fatto che tale prestazione risulta fuori campo IVA ai sensi dell’art. 7-ter co. 1 lett. a) e non “non imponibile art. 41”, in quanto non risulta essere una prestazione accessoria, come originariamente fatturata. Anch’egli, infatti, dovrà indicare tale servizio di trasporto ricevuto negli elenchi INTRASTAT, sezione INTRA 2-quater dedicata alle prestazioni di servizi ricevute da residenti in altri Stati UE eseguite in periodi precedenti. 

Si fa presente che anche la nota di credito emessa dal fornitore romeno a storno del precedente acquisto va inserito negli elenchi INTRASTAT di periodo, nella sezione INTRA 2-ter dedicata alle rettifiche di acquisti eseguiti in periodi precedenti. Qualora l’operazione cui si riferisce la rettifica debba ancora essere dichiarata nei modelli INTRASTAT, e lo storno sia totale, allora non va eseguita alcuna segnalazione.

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