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Sostituzione di cespite e rimborso assicurativo

Per quanto riguarda il  corretto  trattamento  contabile  da seguire, si  rileva  che  dal  Principio  contabile n. 16 del Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti emerge una distinzione nella procedura contabile da adottare,  a  seconda  che  si tratti di eventi che comportino il perimento del bene  (perdita  totale) o soltanto il suo danneggiamento (perdita parziale).

La perdita totale del bene, per esempio, è assimilata all’alienazione del bene stesso, mentre nel caso di specie, qualora il bene sia assicurato e l’impresa proceda in tempi brevi a ripristinarne l’efficienza, non deve essere rilevata alcuna insussistenza nell’attivo, in quanto il cespite continua a permanere nella piena utilità in capo all’impresa. Di conseguenza, come ribadito anche nel principio contabile n. 16, le spese di riparazione non devono essere capitalizzate nel bene, ma imputate integralmente a conto economico, nell’esercizio in cui sono sostenute, nella sezione B.7. (costi per servizi). Da un punto di vista fiscale, quindi, anche queste spese concorreranno alla determinazione del plafond delle spese di manutenzione deducibile in ciascun esercizio, e alla conseguente verifica dell’eventuale superamento del limite del 5% di deducibilità.

Se, quindi, da un lato tutti i costi di ripristino sostenuti saranno interamente classificabili come spese di manutenzione, dall’altro il rimborso assicurativo percepito dovrà essere trattato come un indennizzo, e classificato nella sezione A.5. di conto economico (altri ricavi e proventi), in quanto corrisposto nello stesso esercizio in cui si è verificato il danneggiamento.

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