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Sostituzione bene in garanzia – Tremonti Ter

Prima di procedere oltre ci sembra opportuno richiamare le cause di revoca dall’adesione alla “Tremonti Ter”, peraltro riprese dalla “Tremonti bis”, e disciplinate in maniera tassativa e stringente dal Legislatore in modo da disincentivare comportamenti elusivi volti al mero perseguimento di vantaggi fiscali, senza un reale interesse all’investimento in beni strumentali effettivamente necessari alla crescita dell’impresa.

In particolare, nel biennio successivo all’acquisto del cespite, il fulcro della decadenza dai benefici dell’adesione alla “Tremonti ter” (identici per articolazione e contenuto alla “Tremonti bis”) devono essere ricercati:

a)        nella cessione a terzi e destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa del bene oggetto di investimento;

b)        nella dismissione, conferimento, donazione, assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell’imprenditore del bene oggetto di investimento;

c)        nel caso del contratto di leasing, nel mancato esercizio del diritto di riscatto e nella cessione del contratto a terzi entro i predetti limiti temporali;

d)       nella risoluzione del contratto di acquisto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore (di cui all’articolo 1526 Cod. Civ.).

Come si può chiaramente osservare, quanto appena specificato non trova in nessun modo riscontro nella vostra casistica, tanto più che riprendendo sul punto un passaggio argomentativo addotto dall’Amministrazione Finanziaria nella risoluzione ministeriale n. 180/E/2003 (sussistenza o meno della revoca dai benedici Tremonti Bis in caso di furto di macchinario), si può intuire che la disposizione antielusiva, volta a garantire stabilità e durevolezza degli investimenti oggetto di agevolazione, “…fa riferimento a situazioni in cui il soggetto beneficiario …” estrometta “…volontariamente i beni agevolati dal regime d’impresa. La norma vuole, in altri termini, escludere dall’agevolazione investimenti a carattere temporaneo, realizzati al solo fine di fruire della detassazione del reddito”. La stessa risoluzione prosegue più oltre sottolineando il fatto che “…la fuoriuscita del bene dal regime d’impresa, proprio perché indipendente dalla volontà (elusiva) del beneficiario …” non comporta l’applicazione della perdita dei benefici. Questa stessa deroga, è stata richiamata anche nella circolare n. 44/E/2009, esplicativa  alla Tremonti-ter.

Pertanto, argomentando in parallelo quanto fin’ora illustrato, lo Studio ritiene che nel vostro caso l’estromissione del cespite non sia riconducibile alla vostra volontà, ma che dipenda da cause rintracciabili in vizi di fabbricazione tali da rendere necessaria la sostituzione del bene, in quanto inutilizzabile. Tale sostituzione, quindi a nostro avviso, non comporterebbe la perdita dell’agevolazione in commento. La sostituzione, peraltro, avrebbe ad oggetto l’intero cespite, e non la mera componentistica, con integrale ripristino dello stesso, mediante installazione di nuovo macchinario identico al precedente. Essendo una sorta di “sostituzione in garanzia” complessiva, non esplicitamente prevista in sede di contrattazione nell’originaria “clausola di garanzia ” (si veda il punto n. 7 del contratto siglato), tuttavia, secondo noi, implicitamente e a maggior ragione contemplata dalla stessa clausola di garanzia, sarà opportuno formulare un accordo scritto di sostituzione totale in garanzia (richiamando l’applicazione della clausola di cui al punto 7 dell’originario contratto, in modo da ovviare a possibili contestazioni circa l’attuazione di comportamenti elusivi. Consigliamo inoltre di conservare l’intero carteggio, relativo ai vari interventi manutentivi richiesti e all’esito negativo degli stessi.

Infine, prima di concedere il nullaosta alla sostituzione integrale in garanzia del bene, vi esortiamo a verificare che i requisiti per l’accesso alla Tremonti-ter siano comunque soddisfatti anche dal nuovo macchinario (es. novità del bene), e che quest’ultimo sia identico al precedente.

Ovviamente in questa ipotesi, essendo la situazione paragonabile a una sorta di reso merce non conforme con contestuale restituzione e ripristino, a giustificazione della movimentazione del cespite, e subentro di quello nuovo sarà necessario procedere alla compilazione di D.D.T. con esposizione della dicitura “sostituzione in garanzia macchinario n. ___ (indicazione estremi identificativi del macchinario come ad esempio la matricola) non conforme al contratto di compravendita del _____ (richiamo ai dati dello stesso)”.

Qualora, invece, gli accordi di sostituzione del bene in questione si sostanzino con la controparte mediante vendita con retrocessione del macchinario originariamente acquistato, e stipula di ulteriore contratto di acquisto, malgrado ci sia un mero scambio di incartamenti e non la contestuale movimentazione di partite finanziarie, a nostro avviso si potrebbe giungere facilmente a presunzioni di intenti elusivi nell’articolazione dell’intera operazione, e decadenza dall’agevolazione fiscale dalla Tremonti Ter.

Da un punto di vista meramente contabile, anche lo stesso principio contabile OIC n. 16 sancisce il fatto che in caso di sostituzione di cespite con integrale ripristino dello stesso, non è necessario procedere con svalutazioni o ulteriori rettifiche, purché il nuovo bene sia “identico” al precedente: diversamente, si dovranno formulare adeguate riflessioni a seconda dei casi, che prendano in considerazione non solo il valore storico di iscrizione, ma anche la vita utile del bene, il piano di ammortamento e quant’altro si renda necessario.

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