Prima di procedere oltre, è bene precisare che dal primo gennaio 2011 tutti i soggetti passivi d’imposta IVA residenti nel territorio nazionale, che vogliono realizzare operazioni di compravendita di beni o di servizi in ambito comunitario, devono essere iscritti nell’elenco VIES (Vat Information Exchange System). Questa è una condizione soggettiva da cui non poter prescindere: pertanto, una volta presentata richiesta formale di inserimento negli elenchi VIES, è necessario attendere il decorso di 30 giorni (silenzio-assenso) prima di poter porre in essere operazioni intracomunitarie senza applicazione dell’IVA nazionale.
Sul punto, si tiene a ribadire un aspetto di fondamentale importanza: qualora questo lasso temporale non venga rispettato, e quindi il soggetto passivo italiano proceda comunque a porre in essere operazioni di vendita intracomunitaria le operazioni saranno soggette ad IVA in Italia.
Analogamente, una volta iscritti nel VIES, in caso di operazioni attive nelle quali la società interverrà ricoprendo il ruolo di cedente di beni o di prestatore di servizi, e per le quali è il cessionario o committente non residente a difettare del requisito dell’iscrizione al VIES non si potrà applicare il regime IVA di favore tipico delle operazioni intracomunitarie: l’acquirente comunitario, cioè, dovrà essere trattato al pari di un privato e quindi l’operazione risulterà rilevante in Italia dovendo scontare l’IVA nazionale.
Qualora, invece, sia la società a procedere con acquisti da soggetto passivo comunitario non iscritto al VIES, allora riceverà fatture soggette all’IVA dello stato comunitario d’appartenenza del fornitore, che non dovranno essere oggetto né d’integrazione, né tanto meno di comunicazione negli elenchi INTRASTAT.
Pertanto, alla luce di questo preambolo, l’iscrizione al VIES è una “condicio sine qua non” da rispettare per poter dar seguito ad operazioni IVA, tanto di acquisto quanto di vendita, potendo godere del regime di favore comunitario. Inoltre, in fase di vendita, solo dopo aver riscontrato la presenza dell’acquirente all’interno dell’elenco VIES, ci si potrà ritenere sollevati da ogni sorta di responsabilità circa il corretto assolvimento della normativa IVA comunitaria e nazionale.
Pertanto, fatte salve le precedenti considerazioni nei rapporti B2B (business to business):
a) In fase di CESSIONE/PRESTAZIONE verso soggetto passivo IVA non residente iscritto al VIES:
– di beni: si dovrà procedere con emissione di fattura “non imponibile IVA ex art. 41 D.L. n. 331/1993” (dicitura da riportare in fattura);
– di servizi generici: si dovrà emettere fattura senza esporre l’IVA a norma dell’art. 7-ter D.P.R. n. 633/72. Per le prestazioni di servizio, quindi, l’imponibilità IVA dovrà essere verificata rispetto al principio di committenza del soggetto che richiede il servizio (cosiddetti rapporti B2B).
b) In fase di ACQUISTO/RICEZIONE da soggetto passivo IVA non residente iscritto al VIES:
– di beni: si dovrà procedere con l’integrazione della fattura a norma dell’art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72 e registrare la stessa tanto nel registro degli acquisti che in quello delle vendite, in quanto nell’acquisto intracomunitario è il cessionario il soggetto designato quale debitore d’imposta. Ovviamente, poiché la fattura verrà registrata sia in vendita che in acquisto il risultato della liquidazione sarà neutrale. Inoltre, vige l’obbligo di integrazione della fattura e non di emissione di autofattura.
– di servizi generici: si dovrà procedere con l’integrazione della fattura a norma dell’art. 17, co. 2 D.P.R. n. 633/72 e registrare la stessa tanto nel registro degli acquisti che in quello delle vendite come illustrato al punto precedente. Attenzione, sul punto, poiché la fattura si riferisce alla ricezione di servizi comunitari, vige l’obbligo d’integrazione della stessa e non è possibile procedere con autofattura.
Rispetto a quanto illustrato sui servizi generici, vista la peculiarità del settore in cui la società istante il quesito opera (edile), si vuole sottolineare che qualora si addebiti a soggetti comunitari prestazioni di progettazione relative a beni immobili, comprese le perizie, oppure prestazioni inerenti alla preparazione e al coordinamento dell’esecuzione dei lavori immobiliari, allora la prestazione dovrà essere fatturata senza I.V.A. richiamando l’art. 7-quater, co. 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72.
Sul punto, però, quanto appena affermato richiama un aspetto molto delicato per il riverbero che ha nella disciplina fiscale IVA e negli adempimenti a cui la società sarà chiamata. Per questa tipologia di prestazioni (progettazione, piuttosto che perizie, o coordinamento lavori), cioè, deve esserci un nesso sufficientemente stringente tra il servizio e l’immobile oggetto dello stesso. Di conseguenza, l’immobile deve essere già esistente, oppure se oggetto di futura costruzione univocamente individuabile e, quindi, devono essere già predisposte le fondazioni, oppure il committente deve già avere a disposizione tutte le autorizzazioni a procedere con la costruzione in un determinato luogo.
Pertanto, qualora in fase di riaddebito delle spese di perizia e progettazione, si riesca a dimostrare un chiaro nesso tra la prestazione e l’immobile, allora si dovrà emettere fattura senza IVA richiamando l’art. 7-quater, co. 1 lett. a) D.P.R. n. 633/72 e purché la stessa sia rivolta a soggetto passivo comunitario (rapporti B2B). In questa ipotesi, non va presentato il modello INTRASTAT.
Diversamente, se il servizio di progettazione si riferisce ad un immobile generico che potrebbe essere realizzato in un qualsiasi luogo, allora si ritorna nell’alveo delle prestazioni di consulenza generica, da fatturare in art. 7-ter solo se rivolte a soggetti passivi comunitari. L’operazione in art. 7-ter andrà poi riepilogata negli elenchi INTRASTAT.
Da un punto di vista pratico, sia per quanto riguarda le vendite che gli acquisti intracomunitari di beni e servizi, si consiglia l’apertura di idonei sezionali in modo da riuscire a gestire le registrazioni senza doversi preoccupare di “sincronizzare” le operazioni comunitarie con quelle ordinarie sia per quanto riguarda il riordino cronologico delle stesse, sia per ciò che attiene alla progressione numerica delle medesime.
Inoltre, sempre da un punto di vista operativo, per quanto riguarda la cessione di beni, gli stessi dovranno essere scortati oltre che da fattura, anche da idoneo documento di trasporto (DDT), lettera di vettura e/o CMR. Ovviamente, sul punto, valide indicazioni vi verranno fornite di volta in volta dal vettore designato, stante le condizioni di trasporto pattuite e su cui, al momento, non ci sembra nemmeno opportuno addentrarci.
Si ricorda, inoltre, che nelle cessioni comunitarie di beni è opportuno conservare tutta la documentazione che attesti l’uscita effettiva della merce dal territorio nazionale e l’arrivo della stessa nel paese comunitario di destinazione (cosiddetta prova delle cessioni Intracomunitarie), in maniera tale da poter giustificare (soprattutto in caso di contestazione da parte degli uffici dell’Agenzia) l’applicazione del regime IVA di favore. La norma non definisce quali siano i documenti di prova, ma in varie risoluzioni l’Agenzia ha elencato a titolo esemplificativo i seguenti documenti: fattura, DDT, elenchi INTRACOMUNITARI, rimessa bancaria da parte dell’acquirente delle merci, CMR controfirmato all’arrivo dal cliente comunitario e qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che la merce è stata inviata e ricevuta in altro stato membro.
Per quel che concerne gli ulteriori adempimenti da osservare negli scambi comunitari, c’è da sottolineare l’obbligo di compilazione e comunicazione degli elenchi INTRASTAT di periodo (INTRA-1 per le cessioni, INTRA-2 per gli acquisti).
Da un punto di vista generale è bene sapere che secondo l’articolo 2, comma 1, del D.M. 22 febbraio 2010 ciascun elenco riepilogativo (tanto per beni che per servizi, come per le vendite e gli acquisti) è presentato:
1) con cadenza trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare non superiore a 50.000 euro nel periodo;
2) con cadenza mensile, per i soggetti che non si trovano nelle condizioni indicate nel precedente punto 1).
La principale novità riguarda dal 2010 la periodicità degli elenchi: essi vanno, infatti, presentati con riferimento a periodi trimestrali ovvero mensili, mentre la periodicità annuale non è più prevista.
I soggetti che sono tenuti alla presentazione di un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale possono presentarlo con periodicità mensile, ma devono rispettare tale cadenza per l’intero anno.
I soggetti che presentano un elenco riepilogativo con periodicità trimestrale e che, nel corso di un trimestre, superano la soglia di 50.000 euro presentano l’elenco riepilogativo con periodicità mensile a partire dal mese successivo a quello in cui tale soglia è superata. In questo caso devono presentare gli elenchi riepilogativi, appositamente contrassegnati, anche per i periodi mensili già trascorsi.
Vale la regola secondo la quale i soggetti che presentano l’elenco riepilogativo con periodicità trimestrale devono fare riferimento ai quattro trimestri che compongono l’anno solare. La determinazione della periodicità è autonoma, nel senso che la sua rilevazione va fatta distintamente per le cessioni e per gli acquisti di beni e servizi. Così, ad esempio, un operatore può presentare il modello Intra-1 con cadenza mensile e il modello Intra-2 con cadenza trimestrale, e viceversa. Per evitare rischi di errore è possibile presentare il modello con cadenza mensile, pur non essendo obbligati, ma chi fa questa scelta deve mantenere tale periodicità per tutto l’anno e, in assenza di operazioni, non dovrà presentare alcun modello, così come già detto precedentemente. Per ogni approfondimento circa le modalità di compilazione si rinvia al sito dell’Agenzia delle Dogane, al seguente link: http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/a662108044231719bd68bd4e7aaa0be0/Allegato+XI+def.pdf?MOD=AJPERES[&]amp;CACHEID=a662108044231719bd68bd4e7aaa0be0
Si ricorda che, una volta ottenuta l’iscrizione al VIES, per quanto riguarda gli eventuali riaddebiti di prestazioni di servizi a soggetti comunitari, i costi dovranno essere fatturati mantenendo inalterato lo schema normativo I.V.A. subito a monte. A titolo esemplificativo, quindi, nel caso in cui alla società siano stati addebiti costi imponibili I.V.A., gli stessi dovranno essere ribaltati sempre nel rispetto del criterio di committenza applicabile nei rapporti B2B (business to business). Per essere più chiari, stante la disciplina del criterio di committenza, la società dovrà riaddebitare la prestazione di servizio senza esporre l’IVA a norma dell’art. 7-ter, in quanto trattasi di operazione B2B tra soggetti internazionali comunitari, e purché anche il destinatario del servizio sia un soggetto iscritto al VIES. Lo stesso servizio andrà poi riepilogato negli elenchi INTRASTAT di periodo. Diversamente, il riaddebito potrà avvenire in art. 7-quater senza esposizione dell’IVA se mai ricorrano i requisiti più sopra menzionati (natura della prestazione e nesso univoco con l’immobile o il luogo dell’ubicazione dello stesso).
Infine, per completezza sull’argomento trattato, si fa presente che tutte queste indicazioni e considerazioni si riferiscono solo ed esclusivamente alle transazioni (vendite o acquisti di beni e servizi) che si andranno a realizzare in territorio comunitario. Diversamente, qualora si instaurino rapporti commerciali con soggetti extracomunitari, si effettueranno importazioni o esportazioni in caso di acquisto o vendita di beni, mentre si dovrà sempre osservare il criterio di committenza nella resa o ricezione di eventuali servizi. Vengono comunque fatte salve le eccezioni di cui all’art. 7-quater anche per i rapporti con i soggetti Extra U.E. L’unico onere nelle prestazioni di servizi extra-UE è dover appurare la natura giuridica del cliente e, quindi, se lo stesso sia o meno un soggetto passivo a fini “IVA” (quindi un operatore economico e non un privato) nel proprio Stato.