Ai sensi dell’articolo 12 D.P.R. n. 633/72, affinché si abbia accessorietà, e la prestazione di servizi subordinata alla cessione di beni segua lo stesso trattamento I.V.A. dell’operazione principale, è necessario che sussistano le seguenti condizioni:
a) le cessioni e prestazioni accessorie devono essere effettuate direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale, oppure da terzi ma per suo conto e a sue spese;
b) vi sia un’operazione principale cui collegare quella accessoria, al fine di integrarla completarla o renderla possibile e che tale operazione principale sia imponibile o esclusa da IVA;
c) la prestazione accessoria, vista separatamente da quella principale, deve rientrare fra le operazioni imponibili.
Nel caso in questione, ci troviamo di fronte ad un’operazione di acquisto di beni e relativa installazione (pannelli solari). Possiamo infatti affermare che la fornitura riguardi beni prodotti in serie dal fornitore stesso o da lui commercializzati; questo anche quando i beni su richiesta del committente possano subire variazioni o adattamenti per forma o dimensione. Diverso è il caso in cui vi sia un impegno, da parte del fornitore, a realizzare un “quid novi” rispetto alla normale serie produttiva. In tal caso potrebbe trattarsi di un contratto d’appalto.
Di conseguenza, in base a quanto affermato, poiché nelle varie fasi ed articolazioni dell’operazione, i soggetti coinvolti sono solamente due (il soggetto fornitore e la società cliente), e poiché, malgrado i consistenti importi riconducibili alle prestazioni di servizi, quest’ultimi non si sarebbero mai realizzati se non si fosse richiesto l’acquisto dei pannelli solari (prestazione principale da cui non si può prescindere), è evidente che le prestazioni di servizio in questione si collocano su di un piano secondario e del tutto accessorio rispetto all’operazione di acquisto.
Pertanto, i costi di servizio in questione, collocandosi per l’appunto su di un piano accessorio, dovranno essere inseriti negli elenchi INTRASTAT di periodo nella stessa sezione prevista per l’acquisto di beni (INTRA 2-bis), concorrendo alla determinazione dell’ammontare complessivo dell’acquisto stesso (vedi la circolare dell’Ag. Entr. n.36/E del 21/06/10, alla parte II punto 18 e 30).
Infine, per quanto riguarda gli obblighi I.V.A., si dovrà seguire l’ordinaria procedura di integrazione della fattura di acquisto intracomunitaria tanto per la parte dei costi riferibile all’acquisto di materiali, quanto per quella imputabile ai servizi.