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Servizi di sdoganamento

A fini I.V.A., in base all’introduzione del nuovo criterio della “nazionalità del committente”, l’operazione risulta rilevante in Italia, e quindi soggetta alle nuove disposizioni di autofatturazione di cui al novellato articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72.

Tuttavia, malgrado il citato obbligo di autofatturazione da parte del contribuente, il servizio ricevuto sarà comunque non imponibile a fini I.V.A. in base alla norma di cui all’articolo 9, comma 1, n. 4) D.P.R. n. 633/72.

Traducendo quanto appena esposto in pratica, la prestazione di sdoganamento in questione dovrà essere autofatturata (non è contemplata in questa ipotesi l’integrazione in quanto il soggetto prestatore è extracomunitario) a norma dell’articolo 17, comma 2 D.P.R. n. 633/72, e successivamente richiamato l’articolo 9, comma 1, n. 4) D.P.R. n. 633/72 al fine di giustificarne la non imponibilità I.V.A., in quanto servizio connesso agli scambi internazionali.

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