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Segnalazione clienti occasionale

In particolare, prima di procedere oltre, ci sembra opportuno formulare una serie di considerazioni circa le differenze che esistono tra una prestazione di “segnalazione clienti” e quella di “agenzia”. Non a caso, infatti, nel primo caso (segnalazione clienti) la prestazione può ricondursi alla figura del procacciatore d’affari; nel secondo, invece, si ricade nella fattispecie del contratto d’agenzia di cui agli articoli 1742 e 1752 Cod. Civ.

Inoltre, sempre restando sul punto, la definizione di agente (così come previsto dal Cod. Civ.) individua quella figura professionale che ha l’incarico di promuovere la conclusione di contratti (ed eventualmente di concluderli egli stesso) con stabilità. Sono, altresì, caratterizzanti la zona e l’esclusiva. La stabilità comporta l’obbligo dell’agente di ricercare con continuità tutte le possibili occasioni di stipulazione di contratti in favore del preponente.

Il procacciatore d’affari, invece, nella “segnalazione clienti” non ha tale obbligo e in questo si differenzia, in maniera sostanziale, dall’agente. La continuità nell’invio di ordini, o una certa durata del rapporto, non sono, di per sé, requisiti decisivi per fare assumere la veste di agente; potrebbero però essere rivelatori dell’obbligo di cui si e` detto. Nei confronti del procacciatore – che sia autenticamente tale, indipendentemente dalla qualificazione – non sussiste alcun obbligo di iscrizione all’Enasarco che, anzi, non e` neppure ammessa.

Altra tematica di particolare importanza è la questione attinente l’obbligo di effettuazione della ritenuta: di fronte a provvigioni (comunque denominate e di qualsiasi tipo) l’importo fatturato deve essere assoggettato a ritenuta a norma dell’articolo 25 bis D.P.R. n. 600/73, che prevede l’applicazione dell’aliquota del 23% sul 50% del corrispettivo, ovvero del 23% sul 20% qualora il prestatore sia un soggetto che si avvale dell’ausilio di collaboratori e dipendenti. L’I.V.A. sarà, invece, applicata nella forma ordinaria (20%).

Infine, per quanto riguarda la classificazione contabile del provento, rilevanza deve essere data sia al fatto che l’attività di segnalazione clienti sia ricompresa nell’oggetto sociale, sia alle disposizioni dettate dal documento interpretativo del principio contabile n. 12. Secondo la citata disposizione tra gli altri ricavi e proventi si devono ricomprendere, quelli derivanti dalle gestioni accessorie (ad esempio fitti e canoni attivit, royalties, …), le plusvalenze da alienazione di beni strumentali impiegati nella normale attività produttiva commerciale o di servizi, le sopravvenienze e le insussistenze relative a valori stimati che non derivino da errori, i ricavi ed i proventi diversi di natura non finanziaria (ad esempio i rimborsi spese, le penalità addebitate, …), ed infine i contributi in conto esercizio.

Di conseguenza, proprio dall’attenta lettura della composizione della voce A.5. di conto economico (altri ricavi e proventi), nonché dall’elencazione delle attività ricomprese nell’oggetto sociale, possiamo chiaramente notare come il compenso percepito per la “segnalazione clienti” debba essere trattato al pari di provento caratteristico e, quindi, come “ricavo di vendite e prestazioni”.

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