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Sanzioni mancata registrazione verbale distribuzione utili

In merito a quanto richiesto si precisa che la mancata registrazione del verbale di distribuzione dividendi è soggetta a sanzione ordinaria ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. 131/1986 che va da un minimo del centoventi ad un massimo del duecentoquaranta per cento dell’imposta dovuta, che per la registrazione di atti quali l’assegnazione fatta ai soci è in termine fisso e pari a 168,00 Euro e che dovrebbe aumentare ad Euro 200,00 dal 1° gennaio 2014 secondo il D.L. 104/2013 in attesa di conversione entro metà novembre.

Il ravvedimento operoso può essere effettuato a norma dell’art. 13 del D. Lgs 472/1997, sempreché la violazione  non  sia  stata  già contestata e comunque non siano iniziati  accessi,  ispezioni,  verifiche  o altre attività amministrative di  accertamento  delle  quali  l’autore  o  i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, entro il termine di un anno  dal mancato pagamento. In relazione alle tempistiche con cui si effettua il ravvedimento vengono applicate differenti sanzioni oltre al conteggio degli interessi calcolati per ogni giorno di ritardo nel versamento fino al giorno di versamento incluso.

Il versamento a mezzo modello F 23 dovrà riportare:

L’importo dell’imposta dovuta;

L’importo degli interessi;

L’importo delle sanzioni.

 

Di seguito nel dettaglio verranno spiegate le modalità di calcolo delle sanzioni e degli interessi.

 

CALCOLO DEGLI INTERESSI

Gli interessi sono calcolati al tasso legale annuo individuato dal Decreto Ministero Economia e finanze 12.12.2011, G.U. 15.12.2011, pari al 2,5% dal giorno seguente alla  ordinaria scadenza del versamento fino al giorno di versamento incluso. Pertanto se, nel caso di imposta di registro, l’imposta avrebbe dovuto essere versata il giorno 1°ottobre ed il versamento viene effettuato il giorno 15 ottobre si conteggeranno 15 giorni di ritardo per il calcolo degli interessi, applicando il seguente calcolo sull’imposta dovuta:

 

(imposta x 2,5% /365) x 15= interessi

 

CALCOLO DELLE SANZIONI

Per le violazioni commesse dal 1° febbraio 2011 le sanzioni vengono calcolate nel seguente modo:

Ravvedimento breve: dal 1° al 30° giorno successivo la scadenza, la sanzione è ridotta ad 1/10 della sanzione minima prevista (120%), vale a dire il 12% dell’imposta dovuta;

Ravvedimento lungo: dal 31° giorno fino al termine di un anno la sanzione è ridotta ad 1/8 della sanzione minima prevista (120%) si applica pertanto la sanzione del 15% da calcolarsi sull’imposta dovuta.

 Ai fini della compilazione del modello F23 si precisa inoltre che l’imposta andrà versata con la causale 109T comprensiva di interessi mentre le sanzioni andranno versate con il codice tributo 671T.

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