ADM Associati

Ritenute subite su ristrutturazioni edilizie ed interventi risparmio energetico

A partire dal primo luglio 2010, in seguito all’introduzione dell’articolo 25 D.L. n. 78/2010 le Banche e le Poste Italiane dovranno operare una ritenuta del 10% sui bonifici  disposti dai contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni del 36% e 55%.

La ritenuta opererà a titolo di acconto e, purchè adeguatamente certificata, potrà essere conteggiata come ritenuta subita in sede di liquidazione delle imposte dovute in UNICO.

Da un punto di vista pratico, le Banche e le Poste Italiane all’atto dell’accredito di tali bonifici dovranno trattenerne il 10% a titolo di ritenuta, conteggiata sull’imponibile e non sull’intero importo dell’incasso. Come chiarito dalla circolare n. 40/E/2010, poiché nell’effettuazione del bonifico non è riepilogato il dettaglio e la composizione delle singole voci della fattura che il consumatore finale si accinge a saldare, per esigenze di semplificazione si assume, a priori, che ai fini dell’applicazione della norma in esame, l’I.V.A. venga sempre applicata con l’aliquota più elevata a nulla rilevando quelle del 4%, o del 10%, pur in presenza dei relativi requisiti. Di conseguenza, la ritenuta d’acconto del 10% viene operata da parte degli istituti di credito sull’importo del bonifico decurtato dell’I.V.A. del 20%.

Exit mobile version