In merito al versamento dell’I.V.A. in liquidazione periodica, si consiglia di procedere alla correzione dell’errata fattura di acquisto versando l’I.V.A. mancante dovuta al conteggio della detrazione non spettante di Alfa S.p.a. mediante un ulteriore versamento pari all’importo detratto.
Per quanto attiene al versamento della ritenuta d’acconto, Beta S.r.l. risulta essere il soggetto tenuto ad operare la ritenuta ed a versarla, si dovrà pertanto procedere a detto versamento.
Alfa S.p.a. invece ha effettuato un versamento eccedente rispetto al dovuto che potrà recuperare a norma dell’art. 1 del D.P.R. 10/11/1997 n. 445, con le seguenti modalità alternative:
- recupero nel corso dello stesso periodo di imposta – il comma 1 della norma prescrive che il sostituto di imposta “che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l’eccedenza dai versamenti successivi” nello stesso periodo di imposta in cui è stato effettuato il versamento in eccesso; se, ad esempio, il contribuente ha versato nel mese di marzo un importo eccedente di ritenute da lavoro autonomo professionale (cod. 1040) per euro 100 e nel mese di settembre deve effettuare un versamento di ritenute da lavoro dipendente (cod. 1001) per euro 200, egli può compensare l’eccedenza indicando, in corrispondenza del codice 1001, l’importo di euro 100 nella colonna «importi a debito versati» del Mod. F24, e procedendo al relativo versamento. Si tratta, in effetti, di una operazione diversa dalla compensazione prevista dal D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, avente regole e procedimenti propri. Da quanto detto consegue che qualora lo scomputo annulli integralmente il debito per ritenute di un certo periodo d’imposta, il Mod. F24 – fatti salvi ulteriori versamenti ad altro titolo – non deve neppure essere presentato, e ciò senza incorrere nella sanzione per omessa presentazione del modello.
- recupero nel primo periodo di imposta successivo tramite dichiarazione 770- il comma 2 della norma stabilisce che se il sostituto non ha scomputato il versamento in eccesso dai versamenti dovuti nel medesimo periodo di imposta, ha diritto di recuperare le somme versate in eccesso mediante:
a) scomputo dell’eccedenza in diminuzione dai versamenti di ritenute relativi al periodo di imposta successivo mediante compilazione del Modello F24;
b) compensazione dell’eccedenza per il versamento di altre imposte e contributi mediante compilazione del Modello F24;
c) richiesta di rimborso nella dichiarazione dei sostituti di imposta, modello 770.
Concludendo quindi sarà possibile tenere conto del versamento effettuato per le successive ritenute di qualsiasi genere, scomputando l’eccedenza nel prossimo versamento.