Il D.P.R. n.600/1973, all’art. 25-bis, detta le regole che presiedono all’applicazione della ritenuta sulle provvigioni corrisposte in dipendenza dei rapporti di intermediazione commerciale: in particolare si stabilisce che i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 23 (tra cui vi rientrano le società e gli enti soggetti ad Ires), i quali “corrispondono provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari”, sono tenuti “ad operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa”.
La disposizione citata non può essere più chiara: per il sostituto d’imposta non è prevista una mera facoltà in quanto nell’effettuazione della ritenuta sussiste in capo allo stesso un obbligo assoluto. A riguardo è opportuno segnalare che il D.Lgs. n. 471/1997, agli artt. 13 e 14, dispone espressamente che il sostituto d’imposta che non effettua le ritenute alla fonte è soggetto, da un lato alla sanzione amministrativa pari al 20% dell’ammontare non trattenuto, e dall’altro ad un’ulteriore sanzione, per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato.
Detto questo, l’obbligo di effettuazione della ritenuta viene a gravare unicamente sul soggetto che corrisponde i compensi, non risultando altresì rinvenibile alcun obbligo in capo al soggetto percettore delle somme (che, tuttavia, in caso di mancata effettuazione della ritenuta, non potrà ovviamente detrarre, dall’imposta dovuta in sede di dichiarazione dei redditi, l’importo che il sostituto avrebbe dovuto trattenere). Ecco, quindi, che il sostituto di imposta dovrà obbligatoriamente procedere all’effettuazione della ritenuta a titolo di acconto indipendentemente dal fatto che l’emittente abbia distintamente indicato in fattura l’importo corrispondente alla ritenuta.
Per quanto riguarda l’inserimento della fattura in questione nell’elenco da tenere in considerazione in sede di effettuazione, versamento e certificazione delle ritenute su provvigioni, le considerazioni sin qui effettuate ci conducono ad una risposta negativa se si considera che nella fattura e nella realtà si fa riferimento ad un’attività diversa da quella prevista dal contratto d’agenzia e che comunque non si tratta di provvigioni o altri compensi inerenti all’attività d’agenzia. A questo proposito sarebbe utile per la società prevedere un mandato scritto in cui conferisce e regola lo specifico incarico di “assistenza al montaggio” al fornitore.
A questo punto tuttavia sorge un altro problema, che è quello di capire se il compenso erogato sia relativo a redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti comunque a ritenuta del 20%. Infatti l’attività di assistenza in questione, che non ha nulla a che fare con quella d’agenzia, non è contemplata tra le attività d’impresa indicate dal combinato disposto dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2195 c.c., e non è nemmeno organizzata e gestita dal contribuente con una prevalenza della struttura organizzativa dell’azienda (mezzi) sulla figura del singolo prestatore (attività personale del contribuente). A questo punto, in sintesi, non ci sembra coerente affermare che l’attività in questione non sia inerente/ausiliare all’attività dell’agente di commercio ai fini del non assoggettamento alla ritenuta su provvigioni (vedi circolare M. 10/06/1983 cap.I, part.B), e al contrario affermare che sia ausiliaria “all’attività intermediaria nella circolazione dei beni” così come indicato dal c.c. per includerla nell’attività d’impresa dello stesso contribuente.
Quanto alla contribuzione nei confronti dell’ENASARCO, e alla sua assenza nella fattura emessa dall’agente, innanzitutto è bene precisare che il contributo previdenziale viene calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso): ad esse si aggiunge la presenza, in alcuni settori merceologici di una molteplicità di attività affini o connesse all’agenzia commerciale, consistenti in attribuzione di mansioni tecnico-professionali, che vengono affidate dalla ditta preponente all’agente commerciale indipendente, in relazione alle peculiarità del settore merceologico, alla tipologia del prodotto o servizio, alle modalità organizzative della rete di vendita aziendale. La prestazione fornita dall’agente di “assistenza montaggio moduli presso vari cantieri” deve essere considerata come tale, quindi connessa rispetto alla prevalente attività di agenzia commerciale; la suddetta connessione avviene, di conseguenza, anche sotto il profilo provvigionale – contributivo (a tal proposito di veda quanto indicato nel sito Web dell’ente ENASARCO, percorso: Aziende – Modulistica – Normativa e circolari – Iscrivibilità all’Enasarco di Agenti venditori a privati consumatori). Sembra certo, quindi, che la prestazione in questione sia da ricomprendere tra quelle su cui calcolare il contributo ENASARCO. Potrebbe essere tuttavia che, la mancata indicazione in fattura del contributo ENASARCO sia dovuta al fatto che l’agente abbia raggiunto il massimale annuo previsto dall’ente previdenziale.