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Riscatto autovettura e successiva rivendita – Regime I.V.A.

Con riferimento alla fase di riscatto anticipato, il valore pattuito e corrisposto per ottenere la piena proprietà dell’autovettura, comprensivo degli eventuali oneri accessori (tra cui anche quelli di gestione della pratica), dovrà essere inserito in contabilità quale “valore di carico” del cespite, tenendo ovviamente conto dell’eventuale regime d’indetraibilità I.V.A. (in questo caso 60%, ad esempio per cui avremo: Euro 9.687,47 imponibile + 60% dell’I.VA. indetraibile = Euro 10.849,97), e a successivo ed idoneo piano di ammortamento.

Se, come appena osservato, all’atto d’acquisto il soggetto passivo d’imposta ha detratto solo in parte (40%) l’imposta addebitata in fattura, come stabilito dall’art. 19 bis 1 D.P.R. n. 633/72; la differenza tra l’I.V.A. detratta e quella addebitata in fattura è stata, invece, registrata come indetraibile, concorrendo così alla determinazione del valore di carico del cespite.

Nella successiva cessione, quindi, anche se rivolta a soggetto privato, l’imponibile sarà escluso I.V.A. nella stessa percentuale in cui all’acquisto l’imposta sul valore aggiunto è risultata indetraibile.

Pertanto, più specificatamente, ipotizzando un valore di cessione complessivo di Euro 11.800 con realizzo di minima plusvalenza, la fattura dovrà riportare i seguenti importi:

Imponibile                                            Euro         4.370,37 (A)

I.V.A. 20%                                             Euro            874,07

Escluso art. 30 c. 5 L. 388/2000                Euro         6.555,56 (B) 

Totale                                                  Euro       11.800,00

Non a caso (A) + (B) = 10.925,93, che confrontato con il valore di carico del cespite, costituirà plusvalenza.

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